I.V.A. – Percentuali di compensazione in agricoltura

Feb 22, 2016

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Le nuove percentuali si applicano alle cessioni dei seguenti beni:

latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentato o acidificato = percentuale di compensazione 10%;

altri prodotti, compresi nel n. 9) della Tab. A, parte 1a di compensazione, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie = percentuale di compensazione 10%;

animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo = percentuale di compensazione 7,65%;

animali vivi della specie suina = percentuale di compensazione 7,95%.

L’innalzamento delle percentuali di compensazione per le operazioni aventi ad oggetto le cessioni di cui ai punti c) e d) si applicano fino al 31/12/2016.

Le variazione disposta dall’art. 1, co. 908 della Legge di Stabilità 2016 era subordinata all’emanazione di apposito successivo provvedimento

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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