Il Ministero dell’Interno pubblica le Indicazioni applicative del D.M. 2 settembre 2021 in merito ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
Il documento -redatto a cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco- si suddivide in due parti principali:
Parte prima – I formatori degli addetti antincendio: requisiti, formazione e abilitazione, aggiornamento
In questa parte viene esplicitata l’organizzazione dei corsi di formazione per gli aspiranti formatori degli addetti antincendio.
Parte seconda – La designazione, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio
In questa parte sono indicate le modalità di formazione degli addetti antincendio con l’individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) e il relativo aggiornamento periodico (1-AGG, 2-AGG, 3-AGG).
-In merito alla designazione e formazione degli addetti antincendio evidenziamo i seguenti principali aspetti:
Le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).
Il D.M. 2 settembre 2021 fornisce però alcuni vincoli importanti: Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
-In merito alla formazione degli addetti antincendio sono previsti tre distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi:
Corsi di tipo 1-FOR (basso rischio) 4 ore
Corsi di tipo 2-FOR (medio rischio) 8 ore
Corsi di tipo 3-FOR (alto rischio) 16 ore
-In merito all’aggiornamento degli addetti antincendio, il corso viene effettuato con cadenza quinquennale:
Corsi di tipo 1-AGG (basso rischio) 2 ore
Corsi di tipo 2-AGG (medio rischio) 5 ore
Corsi di tipo 3-AGG (Alto rischio) 8 ore