Legge lavoro 2023: conferme e novità

Lug 11, 2023

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Premessa

E’ entrata ufficialmente in vigore la Legge n. 85/2023 di conversione del D.L. Lavoro n. 48/2023.

Ne avevamo già parlato nella news sulle novità del Decreto Lavoro, in cui avevamo indicato le principali novità previste, in attesa di successive indicazioni ed istruzioni da parte degli Enti competenti.

Vediamo adesso che cosa è stato confermato e cosa invece innovato.

Assunzione beneficiari del Reddito d’inclusione (art. 10) – CONFERMA

E’ previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito d’inclusione. La misura sarà operativa dal 01/01/2024 e prevede:

  • Uno sgravio contributivo pari al 100% a carico del datore di lavoro, nel limite complessivo di 8.000 euro annui, per massimo 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche tramite contratto di apprendistato, di percettori di Assegno di inclusione;
  • Uno sgravio contributivo pari al 50% a carico dei datori di lavoro, nel limite complessivo di 4.000 euro annui, per un massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale di percettori di Assegno di Inclusione.

L’incentivo potrà essere riconosciuto a seguito di una specifica procedura ad opera del datore di lavoro.

Contratto a Termine (Art. 24) – CONFERMA E NOVITA’

Si tratta sicuramente della misura più importante introdotta dal Decreto Lavoro, in quanto vengono completamente riviste le causali introdotte per il contratto di lavoro subordinato a termine. Sono stati infatti modificati gli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 81/2015.

1. Art. 19: Le nuove causali che possono essere utilizzate nei contratti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a 12 mesi sono così definite:
a) fattispecie previste dai contratti collettivi (o accordi territoriali o accordi aziendali);
b) in assenza di a), esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti (valida fino al 30 aprile 2024) ;
c) esigenze sostitutive di altri lavoratori.
2. Art. 21: il contratto a termine, anche in somministrazione, può essere stipulato, prorogato o rinnovato (novità rispetto alla prima versione del D.L. Lavoro) liberamente, senza quindi l’apposizione di una causale, fino a 12 mesi di durata. Al fine del computo dei suddetti 12 mesi di acausalità, si devono considerare solamente i contratti stipulati a decorrere dal 05/05/2023. Resta invece invariato il termine massimo di durata complessiva del rapporto a termine non superiore a 24 mesi, comprese proroghe (massimo n. 4) e rinnovi. Ai fini di quest’ultimo conteggio si dovrà tenere conto anche dei rapporti antecedenti alla riforma (e quindi ante 05/05/2023).

Decreto Trasparenza (Art. 26) – CONFERMA

Risulta semplificata l’informativa ai dipendenti in sede di assunzione modificando quanto previsto dal Decreto Trasparenza n. 104/2022.

Per assolvere all’obbligo di informativa nei confronti del lavoratore in sede di assunzione (circa la durata del periodo di prova, il diritto alla formazione continua, la durata di ferie e congedi, i termini e la procedura del preavviso, la retribuzione iniziale, l’orario normale di lavoro, gli enti previdenziali) è sufficiente che il datore di lavoro indichi il relativo riferimento normativo o del CCNL applicato oppure dell’accordo aziendale, ed è tenuto a mettere a disposizione del personale, anche tramite pubblicazione web, il suddetto CCNL, accordo territoriale, accordo aziendale o eventuali regolamenti aziendali applicati.

Assunzione UNDER 30 NEET (art. 27) – CONFERMA

Introdotto un nuovo sgravio contributivo, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile, per un periodo massimo di 12 mesi, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani under 30 dal 01/06/2023 al 31/12/2023, anche a scopo di somministrazione ed anche in apprendistato professionalizzante o di mestiere, che rispettino le seguenti condizioni:

  • non aver compiuto ancora il 30esimo anno di età alla data di assunzione (età massima 29 anni e 364 giorni);
  • essere inoccupato e non iscritto a nessun corso di studi (NEET);
  • essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetterà a seguito di una specifica procedura telematica INPS di richiesta ad opera del datore di lavoro, per la quale occorrerà quindi attendere l’apposita circolare da parte dell’istituto.

Proroga smart-working fragili e dipendenti con figli (artt. 28 bis e 42) – NOVITA’

  1. Viene prorogato fino al 30/09/2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile;
  2. Viene prorogato al 31/12/2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che non vi sia un genitore non lavoratore;

–  i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita o comunque che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

CIGS in deroga causale crisi aziendale e riorganizzazione (art. 30) – CONFERMA

Alle aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a completare i piani di riorganizzazione o ristrutturazione entro il 2022, è riconosciuta la possibilità di chiedere al Ministero del Lavoro un ulteriore periodo di proroga della CIGS fino al 31/12/2023, in presenza di determinate condizioni.

Voucher “Presto” INPS (art. 37) – CONFERMA E NOVITA’

La misura riguarda gli utilizzatori dei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento per i quali l’importo massimo di compenso erogabile per lo svolgimento di prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 viene elevato da 10.000 a 15.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori.

Sempre per i medesimi settori è stata introdotta una modifica al divieto di utilizzo: il limite non è più dato dall’avere alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, bensì è elevato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 Per quanto riguarda invece il “Libretto di Famiglia”, rispetto alla precedente versione del Decreto Lavoro, è stato inserito che potrà essere acquistato non soltanto presso gli uffici postali ma anche presso le tabaccherie.

Esonero contributivo lavoratori dipendenti (art. 39) – CONFERMA

Per i periodi di paga dal 01/07/2023 al 31/12/2023 è previsto un esonero pari al:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

– 7% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a 1.923 euro.

Si precisa che su questo punto sono già state fornite le istruzioni operative INPS e si rimanda alla nostra informativa.

Detassazione lavoro notturno e festivo settore turismo (art. 39 bis) – NOVITA’

Per i lavoratori dipendenti del settore turistico, compreso gli stabilimenti balneari, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2022, per i periodi paga dal 01/06/2023 al 21/09/2023, è riconosciuto un trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda spettante per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.

La misura viene erogata su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto di soddisfare la condizione reddituale sopra indicata.

Fringe Benefit (art. 40) – CONFERMA

Per il periodo d’imposta 2023, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di erogare beni e/o servizi, esenti da IRPEF e contributi, fino a 3.000 euro ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Sono compresi anche i rimborsi o le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua.

I datori di lavoro che intendano usufruire di tale misura, sono tenuti a darne preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) laddove presenti.

E’ richiesta una dichiarazione da parte del lavoratore di avervi diritto fornendo il codice fiscale del/i figlio/i

Resta fermo il limite esente dei 258,23 euro per i lavoratori dipendenti non rientranti nella suddetta categoria.

 

Occorreranno sicuramente chiarimenti ed istruzioni operative da parte degli Enti competenti (in particolare INPS, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro). Pertanto seguiranno ulteriori aggiornamenti in materia.

 

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