Maternità flessibile e posticipata – chiarimenti INPS

Ott 3, 2022

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Premessa

L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto (rispettivamente agli artt. 20 e 16, comma 1.1 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), semplificando la procedura per la presentazione della domanda.

Nello specifico, non è più necessario inviare all’INPS la documentazione medica che attesta l’idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro per continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo e il nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Viene meno anche la necessità di produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Le nuove indicazioni si applicano alle lavoratrici dipendenti del settore privato e iscritte alla gestione separata in caso di opzione per il congedo di maternità flessibile e dopo il parto, e riguardano sia le nuove domande che quelle già presentate e in istruttoria, così come quelle in via di autotutela su richiesta dell’interessata.

Maternità flessibile

In caso di utilizzo del congedo di maternità dal mese che precede la data presunta del parto, la documentazione sanitaria dovrà essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e dovrà essere presentata al proprio datore di lavoro.

Viene, infatti, meno l’obbligo di invio tramite raccomandata all’INPS e basterà indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, inserendo i numeri di giorni.

Resta da inviare esclusivamente il certificato telematico di gravidanza, adempimento che è effettuato dal medico certificatore.

L’INPS si limiterà ad effettuare i controlli sui requisiti di accesso alla fruizione flessibile del congedo.

Rimane valida la regola in base alla quale la malattia insorta durante l’ottavo mese di gravidanza comporta l’inizio in automatico del periodo di maternità.

Maternità posticipata

Le semplificazioni riguardano anche la domanda di congedo di maternità dopo il parto; infatti, l’adempimento dell’invio della documentazione sanitaria viene meno anche in caso di opzione per l’utilizzo dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto.

Fermo restando l’obbligo di acquisire la documentazione sanitaria nel corso del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

La documentazione sanitaria che certifica la possibilità di proseguire con l’attività lavorativa dovrà essere rilasciata dal medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, così come dal medico competente.

Le certificazioni sanitarie dovranno inoltre individuare chiaramente il termine fino a quando è consentito alla lavoratrice proseguire la propria attività, se fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto.

La lavoratrice dovrà quindi continuare ad inviare domanda di congedo di maternità all’INPS, indicando la volontà di volerne fruire esclusivamente dopo il parto e inserendo il termine contenuto nell’attestazione medica, senza però allegare le relative attestazioni mediche.

L’INPS si limiterà ad effettuare i controlli sui requisiti di accesso alla fruizione esclusiva dopo il parto.

Anche in caso di richiesta del congedo di maternità dopo il parto, la malattia che precede la data dello stesso o la data presunta partirà automaticamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Resta inoltre la facoltà per la lavoratrice di rinunciare alla volontà di astenersi dal lavoro dopo il parto inviando comunicazione all’INPS. Dalla data della stessa decorre il congedo di maternità.

 

 

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