Medico competente: comunicazione all’INAIL dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Mar 17, 2016

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Premessa
Il D.M. 6 agosto 2013 (che modifica il precedente D.M. 9 luglio 2012) contiene le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 81/2008.
 
La comunicazione
Il medico competente, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette esclusivamente per via telematica, all’INAIL le informazioni richieste nell’Allegato 3B al D.Lgs. 81/2008 attinenti la sorveglianza sanitaria dell’anno precedente.
 
La procedura telematica
Spetta al medico competente registrarsi al portale INAIL per poter accedere all’applicativo. Il medico competente effettua l’inserimento dei dati richiesti. Al termine di questa operazione il medico competente compila la comunicazione e la trasmette alla ASL territorialmente competente.
 
Sanzioni
Per la mancata trasmissione dei dati, il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 euro.
 
Contatto
Ambiente e Territorio
Giacomo Borselli Tel.0552707236 
e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
Antonio Cammarano Tel.0552707285, 
e-mail antonio.cammarano@confindustriafirenze.it
 

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