Nuovo Regolamento UE relativo alle macchine

Ago 2, 2023

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE

Oggetto

Il Regolamento 2023/1230 stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell’ambiente. Esso stabilisce inoltre norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento nell’Unione.

Ambito di applicazione

Il Regolamento 2023/1230 si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:

  1. a) attrezzature intercambiabili;
  2. b) componenti di sicurezza;
  3. c) accessori di sollevamento;
  4. d) catene, funi e cinghie;
  5. e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
  6. f) quasi macchine.

Esclusioni

Il Regolamento 2023/1230 non si applica:

  1. a) ai componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
  2. b) alle attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
  3. c) alle macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione;
  4. d) alle armi, incluse le armi da fuoco;
  5. e) ai mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
  6. f) ai prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
  7. g) ai veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
  8. h) ai veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
  9. i) ai trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
  10. j) ai veicoli a motore esclusivamente da competizione;
  11. k) alle navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
  12. l) alle macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico;
  13. m) alle macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
  14. n) agli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  15. o) alle macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  16. p) ai seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell’ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
  17. i) elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente;
  18. ii) apparecchiature audio e video;

iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;

  1. iv) macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali;
  2. v) alle apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
  3. vi) ai motori elettrici;
  4. q) ai prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
  5. i) alle apparecchiature di collegamento e di controllo;
  6. ii) ai trasformatori.

Entrata in vigore

Il Regolamento 2023/1230 si applicherà a partire dal 20 gennaio 2027 sostituendo la Direttiva Macchine 2006/42/CE

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