Pacchetto economia circolare: prime indicazioni sul registro carico e scarico rifiuti

Ott 7, 2020

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Il d.lgs. n. 116 del 2020, modifica il d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), recependo le nuove disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 relativa ai rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il provvedimento interviene, con misure che prevedono obblighi immediati e altre che entreranno in vigore successivamente e altre ancora che prevedono misure attuative:

Su questo articolo ci soffermiamo sulla lettura delle novità nell’ambito del registro cronologico di carico e scarico.

Rispetto alla precedente disciplina, si evidenzia che fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto all’art. 188-bis:

  • l’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è passato da cinque a tre anni,
  • l’obbligo di tenuta del registro rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Evidenziamo che il calcolo del numero dei dipendenti va effettuato considerando l’impresa nella sua globalità, non la singola unità locale, e va riferito al numero dei dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L’anno da considerare è l’ultimo anno di esercizio contabile approvato. (cfr. art. 258, comma 3).

Viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero). In tal senso, si segnala che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti. A tal proposito il nuovo modello di registro di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1 e fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, pertanto, salvo prescrizione specifica contenuta nell’autorizzazione, il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che non riguarda i rifiuti.

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