Permesso di soggiorno per studio e svolgimento di attività lavorativa: chiarimenti dell’INL

Mag 25, 2022

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Premessa

Con la nota n. 1074 del 24 maggio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni chiarimenti in merito alla posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, infatti, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un massimo di 20 ore settimanali. Tale limite non è derogabile.

 

Superamento del limite orario di lavoro

Ai sensi del citato art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione permette lo svolgimento di attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, a condizione che non venga oltrepassato il limite annuale di 1.040 ore.

In particolare, in relazione al periodo estivo in cui solitamente i corsi di formazione sono sospesi, si chiedeva all’INL se fosse possibile superare il limite fissato in 20 ore settimanali.

Sentito il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, l’INL, rinvenendo la ratio della norma nel consentire allo studente straniero di mantenersi agli studi – fermo restando la prevalenza dell’attività didattico-formativa – ha interpretato in senso restrittivo la disposizione normativa.

Pertanto, lo studente straniero non può modulare lo svolgimento dell’attività̀ lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

 

Motivazioni del limite

La disciplina di riferimento, infatti, nello stabilire la facoltà̀ di svolgimento di una attività̀ lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, ha l’obiettivo di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, che è obiettivo prevalente rispetto a quella lavorativo.

Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un’attività̀ lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.

 

In conclusione

L’Ispettorato conclude dunque che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

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