Energia: modificate le regole sul recesso anticipato per le PMI

Set 4, 2023

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L’Autorità per l’energia ha deliberato nuove regole per le piccole fornitura delle PMI inserendo penali per il recesso anticipato in caso di contratti a prezzo fisso.

Indice dei contenuti

Contesto

La Delibera 250/2023 del 6 giugno 2023 accoglie alcune richieste su estensione ambito applicazione penali promosse dagli associazioni dei venditori, ma anche alcune osservazioni arrivate durante la consultazione da parte delle associazioni di clienti domestici.

I temi trattati dalla delibera sono particolarmente delicati alla luce della volatilità dei mercati dei mesi scorsi (seppure ora molto attenuata) e del fine tutela previsto da gennaio 2024.

Novità

Nel dettaglio le principali novità introdotte con la delibera ARERA sono:

Le regole sulle penali di recesso
Il venditore potrà applicare delle penali in caso di recesso anticipato esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso anche all’utente con fornitura elettrica di bassa tensione.

Autorità ha previsto anche la possibilità di applicare le penali ai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile. In entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso.

I venditori dovranno comunicare la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato (come importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica), che deve essere specificamente approvata e sottoscritta dal cliente.

La delibera stabilisce inoltre che per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso.

La facoltà di imporre penali non trova in ogni caso applicazione alle offerte Placet (simili al prezzo di tutela).

Rinnovo con modifica delle condizioni economiche di elettricità/gas
Nel Codice di condotta commerciale vengono introdotti specifici obblighi informativi in capo al venditore qualora il contratto preveda, in aggiunta all’eventuale facoltà di rinnovare tacitamente le condizioni economiche:

  • la validità di tali condizioni per un periodo temporale determinato;
  • la facoltà per il venditore di applicare per un nuovo periodo di tempo predefinito nuove e differenti condizioni economiche;
  • l’applicazione delle nuove condizioni salvo comunque l’espresso riconoscimento al cliente del diritto di recesso.

La comunicazione in forma scritta deve arrivare al cliente con un preavviso non inferiore a tre mesi.

Ribassi più celeri per i clienti penalizzati dall’art. 3 Del Decreto Legge Aiuti bis
Come noto, la norma ha previsto un blocco delle variazioni unilaterali dei contratti da parte dei venditori fino al 30 giugno 2023. L’obiettivo era tutelare i clienti dai forti rialzi dei prezzi all’ingrosso, ma con il successivo crollo delle quotazioni potrebbe aver comportato, per alcuni clienti “il mantenimento di un prezzo meno favorevole rispetto alle condizioni di mercato attuali”.

La delibera prevede quindi in via transitoria fino al 31 dicembre 2023 la facoltà del venditore di modificare unilateralmente i contratti al ribasso con un termine non inferiore a un mese, invece degli attuali tre mesi, “al fine di trasferire in tempi più brevi al cliente finale la riduzione di prezzo”.

Termini di preavviso per la modifica delle offerte Placet di gas a prezzo variabile
L’Autorità dispone che l’allineamento del criterio di determinazione della componente P_INGT, dell’offerta Placet di gas a prezzo variabile con i criteri di cui alla delibera 374/2022 decorra dal 1° settembre 2023 e che (in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale) tale comunicazione di variazione delle condizioni economiche sia comunicata con un termine non inferiore a un mese.

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