Proroga IRAP: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Apr 5, 2022

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Il Decreto Milleproroghe, DL 228/2021, ha posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza interessi e sanzioni, del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero, in relazione alla modifica dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea.

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sull’argomento, con la Circolare 8/E del 29 marzo 2022 in allegato, per chiarire l’applicazione della norma agevolativa e le concrete modalità di attuazione.

Soggetti interessati

Il c.d. Decreto Rilancio, al fine di aiutare le imprese ed i professionisti colpiti dalle conseguenze economico-finanziarie dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che determinati soggetti, nel rispetto di specifici parametri, potessero non versare il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020.

La norma prevedeva un parametro dimensionale, delle esclusioni per tipologie specifiche di operatori economici, e rimandava al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

  1. Parametro dimensionale

    Volume di ricavi o di compensi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio. L’esonero era quindi previsto sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che non superassero la suddetta soglia di ricavi o compensi.
  2. Esclusioni

    Imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici, banche e altri intermediari finanziari, non potevano beneficiare dell’esenzione a prescindere dal volume d’affari.
  3. Corretta applicazione del quadro temporaneo degli aiuti di Stato

    Gli aiuti indicati dall’art. 1 del DM 11 dicembre 2021, tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP in questione, ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 possono essere fruiti nel rispetto dei seguenti massimali previsti dalla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo”:
    • 800.000 euro per impresa unica, per la generalità dei settori (“impresa unica” come definita nel Regolamento “de minimis” n. 1407/2013);
    • 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
    • 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Rinvio della scadenza di pagamento

Era stata introdotta, e più volte rinviata, la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, ma ciò non fosse avvenuto a causa della poca chiarezza e del susseguirsi di modifiche delle norme di riferimento.

Con il Decreto Mille proroghe, tale termine di versamento è stato prorogato al 30 giugno 2022, data entro la quale è consentito pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

La proroga è funzionale quindi a consentire alle imprese ed ai lavoratori autonomi di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti IRAP o se invece dovranno pagare gli importi originariamente non versati, alla luce dei previsti limiti comunitari.

Obbligo di sottoscrizione di un’autodichiarazione

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre indicato che è in corso di emanazione il provvedimento del Direttore con il quale saranno individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione che dovrà essere resa, in quanto funzionale alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Il DM 11 dicembre 2021, infatti, richiede che i soggetti beneficiari degli aiuti presentino all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione nella quale attestino che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti.

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