Salute e sicurezza sul lavoro – Modifiche al D.Lgs. 81/2008: nota di approfondimento

Ott 23, 2015

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Premessa
Diverse le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 in tema di salute e sicurezza. L’iniziativa del Governo era originariamente volta ad introdurre significative ipotesi di semplificazione alla normativa in materia di salute e sicurezza ma, nella sua versione conclusiva, il decreto soddisfa solo parzialmente le attese e accoglie solo alcune delle istanze avanzate da Confindustria.
Nel merito poche le novità positive (ad esempio, la soppressione del registro infortuni) e diversi gli interventi che possono aumentare, invece, gli oneri per le aziende senza portare alcun vantaggio in tema di salute e sicurezza (ad esempio la produzione, senza consultare le parti sociali, di strumenti specialistici da parte dell’INAIL). Confindustria ha evidenziato nelle audizioni le criticità legate al decreto e ha fatto numerose proposte emendative sia al decreto che in generale al testo unico (chiedendo il principio di determinatezza) e altri provvedimenti in tema di salute e sicurezza (anche, ad esempio, in tema di ambienti confinati e DPI).
Il decreto è entrato in vigore il 24 settembre scorso.
 
Nota di approfondimento D.Lgs. 151/2015 – Salute e sicurezza sul lavoro
Il Decreto ha apportato modifiche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (all’art. 20, del quale, essendo composto da un solo comma, si citerà la sola lettera di riferimento). Di seguito un dettaglio delle modifiche più significative.

    Composizione Commissione consultiva permanente – modifica art. 6 D.Lgs 81/2008
La lettera c) modifica la composizione della commissione Consultiva permanente ed alcuni suoi compiti. In particolare, la Commissione non sarà più un organo tripartito e paritetico e questo comporterà notevoli modifiche al suo funzionamento, visto che i documenti elaborati sono approvati a maggioranza. La composizione, poi, è variabile, in quanto è previsto l’intervento di volta in volta di componenti dei vari Ministeri a seconda dell’argomento trattato, il che altera sistematicamente ed in modo improprio gli equilibri dell’organismo. Inoltre, è prevista l’emanazione di un apposito decreto per individuare le modalità di designazione di alcuni componenti, tra cui quelli di parte datoriale e sindacale, previsione che complica ulteriormente l’iter già lungo e complesso per la designazione dei componenti.

    Interpello – modifica art. 12- D.Lgs 81/2008
La lettera d) introduce, come soggetti che possono presentare gli interpelli, le Regioni e le province autonome. È evidente l’improprietà e contraddizione della previsione derivante dal fatto che le regioni e province autonome fanno parte della commissione per gli interpelli e vi sarebbe un evidente conflitto di interessi se l’interrogante coincidesse con il decisore.

    Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio –modifica art. 28 D.Lgs 81/2008
La lettera e) attribuisce all’INAIL, in collaborazione con le ASL e gli organismi paritetici, il compito di rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Anche questa previsione, apparentemente di supporto alle aziende, provocherà, a nostro avviso, una proliferazione di strumenti, senza alcuna valenza giuridica, e senza che siano nemmeno sottoposti ad un parere della Commissione Consultiva. Confindustria ha proposto, nelle diverse audizioni, che tali strumenti fossero almeno caratterizzati da brevità e semplicità e sottoposti alle parti sociali. Il rischio è che questi strumenti incrementino a dismisura la già grave incertezza del diritto che caratterizza tutta la materia.

    Strumenti tecnici e specialistici di supporto alla valutazione dei rischi – modifica art. 29 D.Lgs 81/2008
La lettera f) prevede l’emanazione di un apposito decreto che individui strumenti di supporto alla valutazione dei rischi (ad esempio OIRA, Online Interactive Risk Assessment). Questa previsione, in aggiunta alla precedente, potrebbe portare ad una proliferazione di supporti, che rischiano di confondere il datore di lavoro e di obbligarlo a gestire ulteriore documentazione da affiancare a quella già corposa prevista dalla normativa vigente.

    Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi – art. 34 D.Lgs 81/2008
La previsione della lettera g) è favorevole alle aziende poiché estende a tutti i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di SPP la possibilità di svolgere direttamente il compito di primo soccorso e prevenzione incendi (precedentemente limitata alle aziende che occupano fino a 5 lavoratori).

    Registro infortuni – art. 53 D.Lgs 81/2008
La previsione della lettera h) rende coerente il D.Lgs 81/2008 con l’eliminazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni (previsto dall’art. 21 comma 4 del D.Lgs 151/2015), che decorre a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

    Estensione del regime sanzionatorio – art. 55 D.Lgs 81/2008
Alla lettera i) vengono introdotte nuove sanzioni in tema di invio dei lavoratori a sorveglianza sanitaria e di formazione lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, addetti al primo soccorso e addetti prevenzione incendi. Visto il recente incremento delle sanzioni, non appare opportuno un ulteriore intervento. In particolare, Confindustria aveva chiesto di modulare l’incremento sanzionatorio in funzione della recidiva nella violazione e non al numero dei lavoratori, che si presenta incongruo perché pone sullo stesso piano violazioni dalla gravità nettamente differente a seconda che la violazione sia commessa in una azienda che occupa pochi lavoratori o in una che ne occupa tanti, essendo evidente la maggiore pericolosità nel primo caso.

    Modifica definizione di operatore – attrezzature di lavoro– art. 67 D.lgs. 81/2008
La lettera l) modifica la definizione di operatore, estendendola non solo al lavoratore incaricato all’uso di una attrezzatura, ma anche al datore di lavoro che la utilizza. Questa estensione porterebbe all’applicazione al datore di lavoro degli obblighi previsti per gli operatori quali, ad esempio, l’abilitazione in caso di utilizzo delle attrezzature di cui all’accordo del 22 febbraio 2012.

    Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore – art. 73-bis D.Lgs 81/2008
La lettera m) rimanda ad un nuovo decreto che disciplinerà le attività di conduzione dei generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, e precisa che nel frattempo rimangono validi la Legge 1132/1927 e il Decreto 1 marzo 1974, che li disciplinavano. L’articolo si è reso necessario per colmare un vuoto normativo, causato dall’abrogazione della legge del 1927 e di tutti i provvedimenti attuativi conseguenti.

    Requisiti del coordinatore per la progettazione ed esecuzione lavori – art. 98 D.Lgs 81/2008
La lettera o) rimanda ad un accordo in Conferenza Stato-Regioni (poiché questa tipologia di formazione era l’unica non demandata alla Conferenza) l’aggiornamento dei contenuti minimi dei corsi per coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori (allegato XIV) e introduce la possibilità, positiva per le aziende, di poter effettuare i corsi anche in modalità e-learning per la parte relativa al modulo giuridico.

    Stima emissione sonora attrezzature – art. 190 D.Lgs 81/2008
La lettera p) introduce una previsione che, ai fini della valutazione del rischio rumore, permette di stimare l’emissione sonora di attrezzature, macchine e impianti, in fase preventiva, facendo direttamente riferimento alle banche dati validate in Commissione Consultiva (es. CPT Torino). Di fatto, la previsione non cambia la sostanza dell’articolo. Confindustria aveva, invece, richiesto una forte semplificazione e cioè di poter utilizzare le banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, non solo per effettuare una stima in fase preventiva, ma anche per effettuare la valutazione dei rischi almeno per le aziende per le quali è possibile adottare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

(Fonte Confindustria)

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

 

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