Sentenze e semplificazioni impianti Fotovoltaici nei borghi storici

Giu 12, 2023

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Possibile l’installazione del fotovoltaico anche nei siti ritenuti soggetti a limitazioni perché ritenuti borghi storici.

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Premessa

La recente sentenza del TAR Abruzzo n. 214/2023 ha sancito un secco no ai dinieghi automatici. Occorre una valutazione ragionevole tra fotovoltaico e paesaggio: i pannelli rientrano nell’interesse pubblico e nell’evoluzione dello stile costruttivo. Questa pronuncia apre uno spiraglio non indifferente per l’installazione di impianti da Fonti rinnovabile nell’opzione in oggetto, poiché è una sentenza destinata a fare giurisprudenza.

Il ricorso era stato intentato da alcune famiglie che avevano richiesto le autorizzazioni per installare sui tetti delle loro abitazioni, nell’ambito dei lavori del superbonus 110. Il diniego era arrivato dalla Soprintendenza secondo la quale gli impianti, 60 pannelli in tutto, avrebbero compromesso i valori del paesaggio naturale e rurale del paese di Pacentro, ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia. Un pronunciamento che era arrivato nonostante gli accorgimenti adottati dalle famiglie in questione che avevano presentato un progetto poco impattante, con i pannelli non riflettenti e con colori compatibili con il paesaggio.

Novità

Nella sentenza del TAR si legge che “gli impianti fotovoltaici non sono più percepiti come fattore di disturbo visivo ma come un’evoluzione dello stile di costruzione”.

Una svolta storica per i pannelli fotovoltaici perché il tribunale amministrativo dell’Aquila ha sancito un nuovo principio che cambierà necessariamente le regole attualmente in vigore, certo valide per i borghi storici ma anche per le città storiche.

La sentenza del tribunale amministrativo del capoluogo abruzzese è sicuramente destinata a far discutere alla luce del comportamento spesso ritenuto inutilmente autoritario e soggettivo di tante Soprintendenze, per cui la decisione dei giudici amministrativi potrà rappresentare un precedente giudiziario utile per dirimere cause analoghe in tutto il territorio italiano.

La sentenza segna un punto di svolta per i luoghi ritenuti vincolati perché ritenuti storici e di pregio artistico stabilendo in quali casi sia valido il diniego della Soprintendenza, che deve essere soprattutto “motivato nel merito” e non può essere quindi addotto un divieto generalizzato.

Il tribunale ha sancito anche che la tutela paesaggistica non possa sempre e comunque prevalere sulla necessità di ridurre le emissioni di CO2 e, quindi si debba soprattutto salvaguardare l’ambiente, individuando quindi un equilibrio specifico tra le ragioni plausibili di tipo culturale e ambientale, un po’ in tutte le regioni d’Italia. Pertanto questo crea una condizione che va a modificare le precedenti disposizioni in tema di installazione di impianti fotovoltaici nei centri e nei borghi storici, che notoriamente subordinata ad una serie di autorizzazioni amministrative, che servono a tutelare i vincoli paesaggistici, ambientali, storico e culturali che interessano per esempio migliaia di  comuni italiani.

D’ora in avanti quindi, le “maglie” per ottenere il via libera dalla Sovrintende potrebbero diventare meno stringenti.

 

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