Sicurezza sul lavoro – Obblighi formativi per datori, dirigenti e preposti

Feb 23, 2022

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Premessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 fornisce chiarimenti in merito ai nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soffermandosi  sull’applicazione della nuova normativa sia nei confronti dei datori di lavoro, che dei dirigenti e dei preposti, oltre che sull’obbligo di addestramento.

In evidenza

Si tratta di una prima circolare sull’argomento che affronta quanto previsto per il datore di lavoro nel riformulato art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero l’obbligo formativo: l’INL presenta, infatti, le prime indicazioni relative alle novità che l’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (come convertito dalla Legge n. 215/2021) ha introdotto sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro per dirigenti e preposti.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che dovrà attuare le previsioni del decreto e definire durate e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, modalità di svolgimento e di verifica, comprese le “verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Obblighi formativi per il datore di lavoro

La nuova disposizione individua quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti e ai preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022.

L’accordo demandato alla Conferenza, pertanto, costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, perché sarà l’accordo stesso a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione, ma anche i suoi contenuti minimi per il corretto adempimento.

Obbligo di formazione per dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la circolare – ricordando che la normativa di riferimento prevedeva già obblighi formativi a loro carico – specifica che oggi è necessaria un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, la nuova formulazione della disciplina stabilisce che debba essere prevista una formazione “adeguata e specifica” da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale.

Obblighi formativi e di addestramento

In considerazione del fatto che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno fissati dal nuovo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022, è evidente che ci sarà un periodo di “scoperto”. Ne consegue che il mancato rispetto dei nuovi obblighi in capo a tali soggetti non implica l’adozione di sanzioni. Restano comunque in vigore gli obblighi già fissati in precedenza quali, precisa l’Ispettorato, le attività formative che devono essere svolte in presenza e ripetute almeno ogni due anni, o comunque ogni volta sia reso necessario.

Nessuna fase transitoria, invece, è prevista per i nuovi obblighi in tema di addestramento introdotti dal D.L. 146/2021 che, di fatto, ha specificato ulteriormente le relative regole. L’addestramento infatti ora:

  • deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro (una regola già prevista);
  • consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (una regola nuova);
  • consiste nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza (anche questa è una regola nuova).

Gli interventi di addestramento effettuati, inoltre, devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Mentre il mancato tracciamento non comporta sanzioni, il non rispetto delle altre regole sì.

 

L’INL informa, infine, che con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021, non affrontate in questa sede.

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