Smart working: definito il nuovo protocollo sul lavoro in modalità agile

Dic 9, 2021

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Premessa

Il Governo e le parti sociali, lo scorso 7 dicembre, hanno definito il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” che, nel rispetto dell’attuale impianto legislativo in materia, offre alla contrattazione collettiva le linee di indirizzo in materia di smart working.

Resta centrale l’accordo individuale scritto che chiarisca la durata, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, quali saranno gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore.

 

In evidenza

Il protocollo sullo smart working non sostituisce la legge vigente che disciplina la materia (legge n. 81 del 2017), ma fornisce linee di indirizzo non vincolanti, a completamento della norma.

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L’eventuale rifiuto del lavoratore dello smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale.

 

Cosa prevede l’accordo

I punti di principale attenzione del protocollo sono:

  • accordo individuale;
  • organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione;
  • luogo di lavoro;
  • strumenti di lavoro;
  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • infortuni e malattie professionali;
  • diritti sindacali;
  • parità di trattamento e pari opportunità;
  • lavoratori fragili e disabili;
  • welfare e inclusività;
  • protezione dei dati personali e riservatezza;
  • formazione e informazione;
  • osservatorio bilaterale di monitoraggio;
  • incentivo alla contrattazione collettiva.

L’accordo indica le possibili previsioni minime dell’accordo individuale, tra le quali, oltre all’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, si evidenzia, per il datore di lavoro, l’importanza di adottare quelle misure tecniche/organizzative necessarie per garantire la fascia di disconnessione.

Relativamente al tema dell’organizzazione del lavoro con modalità agile, il protocollo conferma quanto previsto dalla legislazione vigente, con riferimento all’assenza di un preciso orario di lavoro e definisce la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie; viene inoltre confermato il principio che, nei periodi di smart working, il lavoro agile non è, in prima istanza, compatibile con il lavoro straordinario.

E’, inoltre, ribadita l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.

E’, altresì, confermato il principio che il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Il protocollo evidenzia anche come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Restano, inoltre, confermati gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge, in tema di salute e sicurezza, di formazione e di informazione, di divieto di discriminazione.

 

Incentivi e deposito

Si evidenzia, infine, che, con l’adesione al protocollo, le parti sociali hanno ribadito la necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo, in attuazione del protocollo.

Le parti sociali hanno formulato la richiesta di introdurre urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.

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