Smart working semplificato: prorogata la scadenza al 31 dicembre 2022

Set 23, 2022

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Premessa

La Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis), ha esteso al 31 dicembre 2022 il diritto di prestare l’attività in modalità agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni, oltre che per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 23-bis).

Ha, inoltre, reintrodotto la proroga del lavoro agile semplificato sino al 31 dicembre 2022 (art. 25-bis), e, quindi, la possibilità di attivare lo smart working senza accordo individuale tra le parti.

Vediamo nel dettaglio.

Lavoratori fragili

È prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali – attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104); – anche attraverso l’adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di percorsi di formazione professionale, anche da remoto.

Lavoratori genitori di figli under 14

È prorogato dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore non lavoratore.

Lavoratori a rischio Covid

È prorogato dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, sulla base delle valutazioni dei medici  competenti,  il diritto allo smart working ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus  SARS-CoV-2,  in ragione  dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o   dallo svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  morbilità  che possono  caratterizzare una  situazione  di  maggiore rischiosità accertata sempre dal medico competente,  nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Modalità semplificata

È prorogata dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 la possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile senza stipulare l’accordo individuale e, quindi, comunicare telematicamente al Ministero del lavoro in modalità semplificata lo smart working (solo nome del lavoratore, inizio e cessazione del lavoro agile).

In evidenza

Fino al 31 dicembre 2022 coesistono, quindi, due regimi: quello fondato sugli accordi individuali (stipulati a seguito del venir meno del regime semplificato a decorrere dal 1° settembre 2022) e quello della determinazione unilaterale del datore di lavoro (fino al 31 dicembre 2022).

Si rileva, al proposito, che la norma – prorogando retroattivamente, senza soluzione di continuità, l’efficacia della disposizione che contempla tale facoltà – sana ipotetiche disposizioni unilaterali di smart working eventualmente adottate nel periodo 1°- 22 settembre 2022.

Allo stesso tempo, si ritiene che gli accordi stipulati possano restare applicabili, salvo che il datore di lavoro, avvalendosi della facoltà concessa fino al 31 dicembre, intenda modificare l’organizzazione del lavoro, superando, così, temporaneamente gli eventuali accordi stipulati ed applicando unilateralmente la modalità del lavoro agile.

Si evidenzia, infine, che alla proroga dello smart working fio al 31 dicembre 2022 non si affianca il rinnovo della norma che prevedeva l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per alcune tipologie di fragilità (DL 18/2020 art. 26 comma 2).

 

 

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