Sovente l’applicazione dell’art.303 del Testo Unico della legge doganale, che punisce le differenze accertate dalla dogana, rispetto a quanto dichiarato dall’importatore, forma oggetto di controversie che vengono mosse all’amministrazione doganale italiana da operatori diversi ma spinti dallo stesso dubbio che ciclicamente ritorna e che talvolta coinvolge anche qualche organo giudicante, e precisamente che l’art.303 non comprenda le differenze di origine.
Infatti, a fronte del testo dell’articolo 303, che riportiamo in modo sintetico “qualora le dichiarazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci….…non corrispondano…..…il dichiarante è punito…”, vengono contestate le sanzioni amministrative applicate nei casi in cui viene accertata una origine diversa da quella dichiarata, assumendo l’illegittimità della sanzione in quanto riferita ad un elemento , l’origine delle merci, non previsto dalla disposizione che si limita a sanzionare soltanto le differenze di qualità, di quantità e di valore.
Ad onor del vero va detto che l’amministrazione doganale ha sempre respinto tali richieste, significando che l’origine di un prodotto è uno degli elementi che concorre a determinarne la qualità.
Infatti, nel concetto di qualità rientrano tutte le caratteristiche intrinseche di un prodotto, le proprietà e le condizioni che servono a distinguerlo dagli altri, nonché le differenze che ne determinano la natura e la sua specificità.
Certamente l’origine concorre in modo determinante alla qualità dei prodotti alimentari , si pensi al vino, ai formaggi , ai salumi ecc. ma il concetto trova la sua importanza anche per molti prodotti meccanici di precisione, per il vestiario e le varie componentistiche della moda, e a ben vedere tale fattore, anche se in modo più o meno significativo, comporta una certa valenza, talvolta negativa, per tutte le merci. A sostanziale difesa di tale assunto, basterebbe riferirsi alla miriade di leggi e di sentenze che si sono succedute, in questi ultimi anni, a difesa del “Made in”.
Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione con la sentenza n.15872/2016 ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione doganale, confermando l’applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dall’art.303 del TULD anche alle fattispecie di irregolare dichiarazione di origine, e nel cassare con rinvio la decisione di appello , i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto affermato nella sentenza 14 febbraio 2014 n.3467.