A seguito di specifica notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario per la gestione della Convenzione TIR, la Commissione (UE) ha reso noto che a far data dal 1° gennaio 2017, entreranno in vigore alcuni emendamenti alla convenzione in parola.
In particolare:
- all’allegato 6 viene aggiunta una nuova nota esplicativa relativa alle misure nazionali sull’applicazione della convenzione, nel senso che il termine “immediatamente” significa che tali misure devono essere comunicate per iscritto alla commissione esecutiva quanto prima e comunque prima della loro entrata in vigore;
- all’allegato 2, articolo 4 paragrafo 2 relativo alla copertura con telone scorrevole, vengono sostituiti il punti i) ed il punto iii);
- sempre all’allegato 2 , dopo l’articolo 4 viene inserito un nuovo articolo 5 , e viene sostituto il disegno n°9 ed inserito un nuovo disegno n°10;
- all’allegato 7, parte I, articolo 5, paragrafo 2, vengono sostituiti i testi dei punti i) e quello del punto iii), e dopo l’art.5 viene inserito un nuovo art.6, inoltre sempre all’allegato 7 vengono sostituiti il disegno n.9 e n.10.
In buona sostanza, la quasi totalità delle modifiche di che trattasi, è nata dalla necessità di adeguare la Convenzione ai nuovi nuovi sistemi di copertura dei veicoli a mezzo di tetti scorrevoli.
Va da se che per gli operatori interessati ad eventuale collaudo dei nuovi sistemi di chiusura, è consigliabile effettuare una verifica precisa delle modifiche e dei disegni dei vari sistemi di chiusura consentiti, direttamente sulla GUCE L 321 del 29.11.2016 (pag. 31 e seg.ti) ovvero consultando le nuove disposizioni presso i nostri uffici.
Con l’occasione si ricorda che dal 5 gennaio del 2017, la Convenzione TIR entrerà in vigore anche nella Repubblica popolare cinese, con l’esclusione dei territori speciali di Hong Kong e di Macao.