Novità normativa: Piano di emergenza per impianti di stoccaggio e gestione rifiuti

Dic 19, 2018

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Ai sensi della Legge n. 132/2018, art. 26 bis, I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

  1. a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, ogni tre anni e la revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto

Per gli impianti esistenti, il piano deve essere predisposto entro il 4 marzo 2019 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 132/2018 che ha dato piena attuazione al DL “Sicurezza”).

Evidenziamo che dovranno essere trasmesse al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore e ne coordina l’attuazione.

Il piano di emergenza esterna è predisposto allo scopo di:

  1. a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
  3. c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

 

 

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