Decreto Sostegni Bis: novità in tema di crediti di imposta

Giu 3, 2021

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Il DL Sostegni bis, tra le misure incentrate a sostenere economicamente i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, ha previsto la proroga o la modifica di determinati crediti d’imposta.

I più rilevanti crediti d’imposta oggetto di intervento del decreto sono il credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo, il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, il credito d’imposta sanificazioni e il credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Di seguito un quadro sintetico degli interventi appena elencati contenuti nel Decreto Sostegni bis.

Credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo

L’art. 4 del Decreto Sostegni bis interviene con una duplice modalità:

  • il credito d’imposta è prorogato fino al 31.7.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60% dei canoni di locazione o del 50% dei canoni di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator) a prescindere dal volume dei ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente e a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
  • è stata introdotta una nuova versione del credito d’imposta per le locazioni.

Con riferimento al secondo punto, possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi inferiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e gli enti non commerciali. Il credito spetta con le seguenti percentuali: 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo; 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda; 60% per gli enti non commerciali. Inoltre, il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ma­te­riali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (si veda la pubblicazione “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: via libera alle compensazioni”) può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o com­pensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, inve­stimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.

Credito d’imposta per sanificazione

È previsto all’interno del Decreto l’istituzione di un nuovo credito per la sanificazione, acquisto dispositivi di protezione e tamponi in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo. Il credito spetta per l’importo del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 che abbiano ad oggetto la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, l’acquisto di dispositivi di protezione individuali, tra i quali rientrano anche le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19.

Le disposizioni attuative saranno contenute all’interno di un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari ha subito tramite il Decreto Sostegni bis delle modifiche. Di fatto, per il 2021 e 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati non solo su giornali quotidiani e periodici (come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021), ma anche su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Si ricorda che per fruire del credito è necessario inviare una comunicazione e una dichiarazione sostitutiva al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I termini per l’invio della comunicazione, in precedenza fissati nell’arco temporale che andava dal 1.3.2021 al 31.3.2021, sono stati spostati nel periodo che va dal 1.9.2021 al 30.9.2021, restano comunque valide le comunicazioni inviate nel rispetto dei precedenti termini.

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