Accesso alla NaSPI: casi particolari

Feb 20, 2023

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Premessa 

La normativa richiede la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che, quindi, l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario, per poter accedere alla NaSpI.

Il legislatore ha previsto ulteriori ipotesi di accesso come l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di:

  • dimissioni per giusta causa.
  • recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

L’Inps con circolare ha fornito indicazioni in merito all’accesso alla disoccupazione NASpI al ricorrere delle fattispecie sopra descritte con decorrenza 15 luglio 2022.

Accesso alla NaSpI

Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, in attesa della sentenza dichiarativa, devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

In via ordinaria, l’articolo 6 del D.lgs n. 22 del 2015 prevede che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è prevista anche per le altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro, rispettivamente, recesso del curatore e risoluzione di diritto.

Si precisa che anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro – costituiscono comunque perdita involontaria dell’occupazione – il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.

Con riferimento alla ipotesi della risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine  

Decorrenza ordinaria e periodo transitorio

Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, si precisa che nelle fattispecie di cui alla presente circolare la prestazione decorre:

  1. dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Salvo quanto sopra, si fa presente che con riferimento alla decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda, nonché alla decorrenza della prestazione, trovano applicazione le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 nelle ipotesi di eventi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Per gli eventi intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, la prestazione e il termine di 68 giorni decorrono secondo le regole ordinarie.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

 

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