Ammortizzatori Sociali: a quali ricorrere?

Mar 3, 2020

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Il Parlamento ha pubblicato il Decreto Legge  con ulteriori misure urgenti di sostegno per le imprese  ubicate nelle zone Rosse e Gialle, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le aziende con sede sul nostro territorio, in assenza dei requisiti previsti dal Decreto-legge, ricordiamo la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

CIGO

Aziende Industriali

Cos’è

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa, quali ad esempio:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori (evento imprevisto ed imprevedibile)

I destinatari della CIGO sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con anzianità di almeno 90 giorni, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Decorrenza e durata

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Nel rispetto dei limiti di durata della CIGO, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

Quanto spetta

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nel limite del massimale come da tabella sotto riportata.

Retribuzione mensile                      (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) Massimale lordo Massimale al netto dello 5,84%
<= € 2.159,48 € 998,18  € 939,89
> € 2.159,48 € 1.199,72 € 1.129,66

L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio, le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile con UNIEMENS.

Inoltre, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il contributo addizionale pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nei primi 12 mesi nel quinquennio mobile;
  • 12% da 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

Procedura

Avvio (ALLEGATO) Preventiva comunicazione alle OO.SS. (10 giorni prima dell’inizio della sospensione): cause, durata prevista , n° lavoratori coinvolti
Esame congiunto Termini entro 7 giorni dalla richiesta di esame congiunto
Contenuti  domanda telematica INPS Causa, Durata, Ore
N° lavoratori convolti (Impiegati/Operai)
Relazione Tecnica (rif. fac-simile INPS)
Termini di inoltro domanda telematica Entro 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione/riduzione

CIGS

Aziende Industriali >15 dipendenti

Aziende del Commercio >50 dipendenti

Causali

  • Crisi aziendale – Evento Improvviso ed Imprevedibile
  • Riorganizzazione aziendale
  • Contratto di solidarietà (procedura diversa)

Procedura

Avvio (Crisi aziendale e Riorganizzazione) Preventiva comunicazione alle OO.SS.: cause, entità, durata prevista , n° lavoratori coinvolti
Esame congiunto Termini Entro 3 giorni dalla comunicazione  richiesta esame congiunto da espletarsi entro 25 giorni dalla richiesta per le aziende sopra i 50 dipendenti e  10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti
Oggetto Programma, Durata, Numero lavoratori coinvolti, Misure previste per eventuali eccedenze personale, Criteri individuazione lavoratori coinvolti, Modalità rotazione (o ragioni tecnico organizzative della mancata rotazione)        Cause dell’impossibilità del ricorso a misure alternative di riduzione oraria e al contratto di solidarietà
Presentazione della domanda www.cliclavoro.gov.it
Contenuti  domanda telematica Accordo Sindacale, Programma (Causa, Durata, Ore) con riferimento alla relativa causale
Elenco nominativo lavoratori interessati alla richiesta – N° lavoratori occupati in media nei 6 mesi precedenti distini per FT/PT

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Aziende settore Turismo e Commercio al di sopra dei 6 dipendenti (e sotto ai 50 dipendenti)

Cos’è

I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende:

  • appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale
  • che occupano mediamente più di cinque dipendenti
  • che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

A chi è rivolto

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

L’assegno di solidarietà per aziende tra i 6 e i 15 dipendenti al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Agli assegni ordinari per le aziende sopra i 15 dipendenti possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. (ALLEGATO AVVIO DELLA PROCEDURA)

Durata

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

L’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Quanto spetta

La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Retribuzione mensile(compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) Massimale lordo Massimale al netto dello 5,84%
<= € 2.159,48 € 998,18  € 939,89
> € 2.159,48 € 1.199,72 € 1.129,66

Il datore di lavoro che accede alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà deve, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.

Le prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione. I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, potranno avvalersi del flusso UNIMENS.

Ammortizzatori Sociali: Lavoratori residenti/domiciliati Zona Rossa e Gialla

Il Parlamento ha pubblicato il Decreto Legge  con ulteriori misure urgenti di sostegno per le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnaliamo alcune disposizioni di interesse per tutte le aziende site sul territorio nazionale.

Le domande di integrazioni salariali possono essere presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni/Regioni  facenti parte della “zona rossa” e nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, in riferimento ai lavoratori con i seguenti requisiti:

  • già residenti o domiciliati nei predetti comuni e Regioni;
  • impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

 

ZONA ROSSA

Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

Veneto: Vo’

 

CIGO e Assegno ordinario: Causale Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.

L’assegno ordinario (FIS) è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale  che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Procedura agevolata

Per questi trattamenti la norma prevede l’assenza dei normali adempimenti procedurali, quali:

  • apertura della procedura con richiesta di incontro;
  • esame congiunto e accordo ove previsto.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il periodo richiesto non può essere superiore a 3 mesi.

CIG in Deroga

Possono fare domanda le aziende per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

La durata della sospensione del rapporto di lavoro è ammessa per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, per i dipendenti in forza a tale date e nei limiti delle risorse disponibili.

I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.

Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

ZONA GIALLA

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

CIG in Deroga

In queste Regioni l’accesso alla CIG in Deroga è ammesso:

  • limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni,
  • previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
  • per un periodo massimo di un mese, nei limiti delle risorse disponibili.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

FORMAT

Le aziende associate potranno utilizzare i format allegati per l’apertura della procedura CIGO e FIS che dovranno essere reinviati debitamente compilati a grazia.sanvitale@confindustriafirenze.it

I funzionari dell’Area Relazioni Industriali e Affari sociali affiancheranno l’azienda nella procedura sindacale.

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