Anticipazione trattamenti CIGO, CIGD, FIS

Lug 6, 2020

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Premessa

Il decreto Rilancio ha previsto ulteriori novità in materia di integrazione salariale. L’Inps ha pubblicato una circolare esplicativa per poter usufrire dell’anticipo.

Cassa integrazione in deroga

Ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane possano essere concesse ulteriori cinque settimane direttamente dall’INPS. Sono riconosciute altre quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.
Le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Per i datori di lavoro con unità produttive site:

  • nei comuni delle c.d. zone rosse l’istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS.
  • nelle regioni delle c.d. zone gialle l’istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente alle quali l’istanza può essere presentata all’INPS.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’Inps, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.

Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%

La presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.

  • Cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”;
  • Cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
  • Assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Il datore di lavoro che decide di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicare l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.

Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Appare opportuno segnalare che:

  • la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai
    lavoratori che ne fossero interessati. È, dunque, onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia
    necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto che, almeno in fase di
    primo rilascio delle nuove procedure, non potranno intervenire per forzare gli esiti di queste istruttorie;
  • la presenza del beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo.

Fermo restando il rispetto dei termini sopra illustrati, ordinariamente l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile a
completamento dell’intero iter istruttorio per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario.
I controlli sui codici IBAN forniti all’atto della domanda saranno effettuati, durante l’elaborazione dell’istruttoria.

Pagamento della richiesta dell’anticipazione

La misura dell’anticipazione è pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.
Il calcolo dell’anticipazione si basa sul seguente algoritmo:

Massimale superiore/173 (ore lavorabili) * 0,4 * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.

I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 è di 1.199,72 Euro.

Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.
L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility “Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.
Le Strutture territoriali dell’Istituto avranno a disposizione un Cruscotto dove, inserendo il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda, potranno:

  • conoscere lo stato della richiesta di anticipazione,
  • l’esito della domanda.

Inserendo il codice fiscale del lavoratore, potranno conoscere lo stato di un pagamento.

Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti

Il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per  il saldo dell’integrazione salariale:

  • entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato;
  • ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
  • in sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Le somme erogate ai lavoratori a titolo di anticipo saranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Per consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Inps procederà:

  • al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
  • al recupero, nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:
    1. anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
    2. anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
    3. il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali.

Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, l’Inps procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria siano state:

1. destinatarie di un provvedimento di reiezione;
2. annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.

Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori e più dettagliate indicazioni in ordine al procedimento e alle modalità operative e procedurali che verranno adottate per gestire i recuperi in argomento.

Aspetti fiscali

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

La procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.

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