CIGO per emergenza climatica

Ago 4, 2023

Print Friendly, PDF & Email

Premessa

 Il 29 luglio 2023 è entrato in vigore il provvedimento recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

la norma contiene due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Disposizioni per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

 I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

NB – gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

Si ricorda che per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

  • i lavoratori non devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
  • I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
  • le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Aspetti contributivi

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Questi periodi di integrazione salariale però rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in  <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 – DL 98/23”.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038”. 

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene la compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.

 

ARTICOLI CORRELATI

Progetto Faber: aperta la quinta edizione.

E' aperta la quinta edizione del programma Faber, un’iniziativa che promuove il trasferimento tecnologico e l’alta formazione in azienda. Dedicato alle micro, piccole e medie imprese, Faber nasce...

La gestione del rischio incendio in azienda

Cos'è la gestione del rischio incendio in azienda Dopo l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, la valutazione e la gestione del rischio incendio introduce un modello diverso per la...

RICERCA