CIGS in deroga 2022-2023: chiarimenti dell’INPS

Apr 8, 2022

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Premessa

La legge di Bilancio ha riconosciuto, nel biennio 2022-2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per ulteriori 52 settimane fruibili in deroga ai limiti massimi di durata.

Le ulteriori 52 settimane vengono concesse a fronte di processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

L’Inps con apposito messaggio ha fornito le istruzioni procedurali e operative.

Destinatari dell’intervento

Possono usufruire di tale intervento di soggetti per i quali trova applicazione, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

Condizioni di accesso

Possono richiedere questo trattamento straordinario, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS che:

  • hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile;
  • non possono ricorrere alle misure di intervento straordinario previste dalla normativa.

Il nuovo periodo di CIGS – concesso in deroga – può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Istruzioni procedurali

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti, di seguito illustrati.

Istruzioni operative

  • Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

  • Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare i datori di lavoro opereranno come segue:

  • successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
  • per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E608” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

 

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