CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Deroga al requisito del calo del fatturato

Ago 6, 2020

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In mancanza del requisito del calo del fatturato, si ritiene opportuno verificare l’eventuale spettanza del contributo a fondo perduto ex articolo 25 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 per i contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni, frane o altri eventi naturali avversi).

Come chiarito dalla Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, il comma 4 dell’articolo 25 stabilisce che possano fruire del contributo a fondo perduto in esame, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:

a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;

b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);

c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.

Con riguardo alla Regione Toscana, riportiamo qui sotto il link della delibera n. 487 del 14 aprile 2020, che ha integrato l’elenco dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di novembre 2019

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2020DG00000000561

e in allegati, l’Allegato 1 a tale delibera contenente l’elenco aggiornato dei comuni colpiti da detti eventi calamitosi.

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