Conversione in Legge del “Cura Italia”: novità

Apr 30, 2020

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La legge di conversione del “Cura Italia” è stato pubblicato ieri, 29 aprile, in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito esponiamo le principali novità in materia di lavoro.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L’articolo 19 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un massimo di nove settimane.

L’importante novità apportata dalla legge di conversione riguarda la procedura di consultazione sindacale. La consultazione sindacale non è più necessaria a seguito dell’eliminazione dell’inciso “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

Per il resto la norma è sostanzialmente invariata.

L’Inps ci ha informalmente comunicato che:

  •  il limite massimo delle 9 settimane viene computato con riferimento alle singole giornate di riduzione/sospensione dell’attività lavorative e non con riferimento alla settimana.
  •  relativamente alla questione del mancato riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) da parte del FIS in caso di erogazione dell’assegno ordinario è in corso un approfondimento con il Ministero del Lavoro.

Contratti a termine

Una delle novità più rilevanti, in materia di lavoro, introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge è quella recata dall’art. 19 bis che, in deroga alle norme vigenti, consente alle imprese nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione COVID 19, o comunque riconducibile a tale evento, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine.

Il regime di cassa integrazione COVID 19, nella maggior parte dei casi, non è stato determinato da una scelta dell’impresa, ma è stata conseguenza delle misure restrittive introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

E’ ragionevole pensare che la durata dei contratti possa andare oltre il periodo della cassa integrazione.

La disposizione in esame deroga anche all’osservanza dell’intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. “stop and go”), che pertanto facilità l’utilizzo di questi contratti.

Resta, comunque, la necessità di apporre una delle “causali” di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.

La formulazione della disposizione, lascia intendere che la deroga si applichi a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute sin dal momento della pubblicazione in GU del decreto legge n.18/2020: aspettiamo un opportuno chiarimento nelle circolari ministeriali di prossima emanazione.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

L’articolo 22 prevede che, a seguito degli effetti prodotti dall’emergenza covid19, le Regioni e Province autonome possono riconoscere, previo accordo concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione in deroga a decorrere dal 23 febbraio 2020, fino a nove settimane, ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Sul punto segnaliamo la prima importante novità che riguarda l’accordo sindacale. La legge di conversione ha modificato la disposizione esistente prevedendo che l’accordo non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I trattamenti in deroga sono concessi con apposito decreto dalle Regioni e dalle Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest’ultimo.

Con riferimento alle imprese plurilocalizzate, il Ministero del Lavoro ha chiarito che quando si fa riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.  In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

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