Premessa
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, che entrerà in vigore a partire dal 1° agosto.
Quest’ultimo è figlio della cosiddetta direttiva trasparenza, la numero 2019/1152, approvata per garantire la conoscenza delle condizioni di lavoro a tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro all’interno dell’Unione Europea, attraverso la riscrittura dei contratti.
Nuovi obblighi per i datori di lavoro
Le aziende dovranno farsi trovare pronte, per evitare le pesanti sanzioni previste per chi non rispetta i nuovi obblighi.
Nello specifico, il nuovo decreto prevede un profondo appesantimento degli obblighi informativi già previsti dalla normativa esistente (il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152).
La direttiva impone ai datori di lavoro di comunicare per iscritto gli «elementi essenziali del rapporto di lavoro».
In particolare, dovranno essere comunicate;
-le informazioni tipiche del rapporto, come la tipologia contrattuale, il nome del datore, la sede di lavoro, la data di inizio e fine (in caso di rapporto a tempo determinato);
-il periodo di prova, se previsto;
-l’inquadramento del lavoratore (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro);
-la programmazione dell’orario ordinario di lavoro (ma in caso di impossibilità, si dovranno fornire dati alternativi molto approfonditi);
-la durata delle ferie;
-la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
-il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
– la durata del preavviso e la relativa procedura;
-gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi;
-il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
– gli eventuali contratti collettivi di secondo livello (territoriali e/o aziendali) applicati al rapporto di lavoro.
Infine, sono previste informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un paese terzo.
A chi si applica il Decreto “Trasparenza”
Il decreto legislativo n. 104/2022 allarga il campo di applicazione: le nuove regole si applicano a tutti i contratti di lavoro subordinato, a prescindere dalla durata (quindi, sia a tempo determinato che indeterminato), dal regime orario (sono inclusi i rapporti part time e quelli intermittenti) e dall’eventuale triangolazione con agenzie per il lavoro (sono compresi anche i rapporti stipulati nell’ambito della somministrazione di personale).
A queste forme di lavoro subordinato si aggiungono: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quelli di prestazione occasionale, e forme speciali come i contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dei lavoratori domestici.
Restano esclusi, invece, dal campo di applicazione di suddetto decreto i rapporti autonomi, quelli di durata molto breve (pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive), i rapporti di agenzia, il lavoro nell’impresa familiare, e alcune forme speciali di lavoro pubblico.
Dall’entrata in vigore del decreto, fissata al 13 agosto, le imprese saranno obbligate, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio della prestazione, a fornire per iscritto al lavoratore tutta quella serie di informazioni specificatamente individuate nel decreto.
Le informazioni, eventualmente non contenute nell’atto consegnato potranno comunque essere comunicate non oltre sette giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
Per i lavoratori già assunti alla data del 1° agosto, è previsto il diritto di ottenere dal datore l’integrazione delle informazioni solo su richiesta scritta del lavoratore stesso e comunque entro e oltre 60 giorni dalla richiesta stessa
Linee guida di Confindustria
Confindustria suggerisce che l’adempimento di tali obblighi da parte del datore di lavoro non avvenga tramite integrazione del contratto stesso, come tradizionalmente previsto, bensì tramite un “allegato informativo”, attuativo dei nuovi obblighi informativi, che, pertanto, non farà parte, del contratto di lavoro individuale.
Ad ogni modo i datori di lavoro saranno tenuti a conservare la prova della avvenuta trasmissione di tali informazioni e a renderle accessibili ai dipendenti.
In caso di variazioni delle informazioni fornite, che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro, queste devono essere comunicate per iscritto almeno 24 ore prima della loro decorrenza, salvo che derivino da modifiche di disposizioni legislative o regolamentari o del contratto collettivo.
Sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi informativi
In assenza delle comunicazioni previste dalla legge ovvero nel caso vengano effettuate in ritardo o in modo incompleto, sono previste sanzioni differenziate per la tipologia di omissione. Quella ordinaria prevede per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. La sanzione può essere erogata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, previa denuncia da parte del lavoratore e previo accertamento ispettivo.
Per approfondimenti:
D.ssa Benedetta Brucini 0552707273 benedetta.brucini@confindustriafirenze.it