Definizione agevolata di controversie doganali

Lug 12, 2017

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Con la nota protocollo 71066/RU 2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le precisazioni ed i chiarimenti per poter accedere alla facoltà di comporre alcune controversie in materia di accise e di IVA afferente, in applicazione dell’art.5 bis del D.L. n.193/2016 convertito nella legge n.225/2016.

A seguito di specifico parere tecnico dell’Avvocatura Generale dello Stato si riassumono le condizione  ed i criteri  per poter accedere alla transazione agevolativa  di che trattasi.

La prima condizione è che deve trattarsi di contenzioso sorto, antecedentemente al 1° aprile 2010, a causa della controversa applicazione  dell’art.4 comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504, laddove l’ammissione dell’abbuono veniva limitato ai casi in cui gli eventi  verificatisi non fossero riconducibili a fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave.

La seconda condizione perché si possa accedere alla transazione è che il soggetto obbligato offra, per la chiusura definitiva del contenzioso in atto, una somma pari almeno al 20% dell’importo dovuto a titolo di accisa e IVA afferente. Con il pagamento di un importo pari o superiore a detto limite in una unica soluzione entro 60 giorni dalla stipula della transazione, non sono dovuti interessi o indennità di mora, mentre con il pagamento in rate annuali di pari importo, non superiori a sette, vanno corrisposti gli interessi nella misura stabilita dall’ art. 1284 c.c. maggiorata di due punti.

Ad ogni buon conto, va precisato che l’Agenzia non è vincolata ad accettare qualsiasi proposta proveniente dalla controparte, infatti non si tratta di un condono, ma di una vera transazione  caratterizzata da reciproche concessioni.

Infatti l’amministrazione dovrà valutare e garantire che l’accordo non risulti sproporzionato rispetto alla pretesa originaria, ed assicurare parità di trattamento tra i soggetti interessati.

Inoltre nella valutazione oggettiva, dovrà tenersi conto dello stato e grado del contenzioso pregresso, della durata della controversia, nonché dell’aleatorietà dello stesso; mentre per quanto si riferisce alla solvibilità del soggetto, oltre alla consistenza patrimoniale si valuterà anche il rischio di possibili esposizioni a procedure concorsuali.

Va da se che la proposta di transazione presentata dal contribuente  all’ufficio delle dogane che ha emesso l’atto impugnato, oltre all’importo offerto ed alla modalità di versamento, deve contenere tutti gli elementi utili per una corretta  valutazione  affinché l’ufficio interessato possa  trasmetterla  alla struttura sovraordinata, corredata del proprio parere in merito alle condizioni richieste.

La struttura territoriale  di vertice, effettuati i  controlli e le verifiche del caso, può procedere alla formulazione di una proposta alternativa previo gli opportuni approfondimenti, mentre in caso di verifica positiva, trasmette all’Avvocatura Distrettuale la bozza di transazione che ritiene di poter sottoscrivere; infine se si  dovesse accertare  una carenza nei presupposti ne determina  l’inammissibilità.

Infine acquisito il parere dell’Avvocatura, la Struttura territoriale di vertice trasmette al contribuente interessato il testo del contratto di transazione, fissando la data entro la quale  procedere alla reciproca sottoscrizione dell’atto.

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