DL Rilancio: novità in materia di lavoro

Mag 25, 2020

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Disposizioni in materia di integrazione salariale (artt. da 68 a 71)

Viene reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale per richiedere CIGO COVID-19 e assegno ordinario COVID-19.

Una volta terminate le 9 settimane, viene prorogata la possibilità di richiedere CIGO COVID-19, assegno ordinario COVID-19 e cassa integrazione in deroga:

  • per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto
  • un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro del settore di turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche è possibile fruire delle 4 settimane anche per periodi con decorrenza antecedente al 1° settembre 2020. È possibile richiedere queste ultime 4 settimane a condizione che le precedenti 14 siano state interamente fruite.

Ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19 spetta l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Termine di presentazione della domanda: l’istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020: nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020.

Per le domande presentate fuori termine, scatta la sanzione: il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

Rientrano tra i beneficiari degli ammortizzatori sociali COVID19 anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.

Cassa Integrazione in deroga: novità

Il trattamento viene riconosciuto dall’INPS e non più dalle Regioni Per i periodi successivi alle 9 settimane, sussistendone i fondi.

La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente.

La domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro che richiede il pagamento diretto trasmette la domanda entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori in base alle modalità indicate dall’INPS.

L’Istituto, nell’autorizzare la richiesta, dispone entro 15 giorni anche l’anticipazione di pagamento ai lavoratori nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.

Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dall’entrata in vigore del D.L. “Rilancio”.

Le richieste di integrazione salariale con pagamento diretto  di CIGO e assegno ordinario COVID-19, presentate dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”, sono disciplinate come sopra indicato per le istanze di CIG in deroga a pagamento diretto.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro. Il pagamento ai lavoratori può avvenire anche con la modalità “a conguaglio”.

 Congedi per i dipendenti (art. 72)

La nuova norma porta a trenta giorni il periodo di fruizione per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni (con indennità pari al 50% della retribuzione) con  fruizione fino al 31 luglio 2020. È garantita la contribuzione figurativa.

 Permessi retribuiti legge 104/92 (art. 73)

Previsti ulteriori 12 i giorni fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)

Esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale, ai fini del trattamento economico, è equiparato a ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche.

Proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (artt. 126 e 127)

I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL per i soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020 (individuati in base all’entità di ricavi o compensi con una diminuzione percentuale di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) sono nuovamente rinviati e devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a massimo 4 rate mensili con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Anche per quanto concerne i settori indicati all’articolo 61 del D.L. n. 18/2020, i versamenti dei contributi sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

DURC e sospensione dei termini (art. 81)

La nuova norma riporta al 15 giugno 2020 la scadenza di certificati, permessi, ecc., tra i quali anche il DURC, in scadenza entro il 15 aprile.

Misure in materia di licenziamenti (art. 80)

Il c.d. “blocco dei licenziamenti economici” è stato portato fino alla data del 17 agosto.

Lavoro agile (art. 90)

Il Decreto riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, un diritto al lavoro agile ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, e ciò “anche in assenza degli accordi individuali”.

Tale diritto sussiste a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa,
  • che l’altro genitore sia non lavoratore,
  • che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

I datori di lavoro del settore privato possono comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.

La modalità di lavoro agile “semplificato” può essere applicata, non oltre il 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa sulla sicurezza, continuano ad essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Proroghe e rinnovi di contratti a termine (art. 93)

Il Decreto prevede una deroga alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi dettata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il decreto prevede per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile:

  • rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • anche in assenza delle c.d. “causali di legge”.

 

 

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