DL Sostegni – le novità per il mondo del lavoro

Mar 30, 2021

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Aggiornato al 30 aprile 2021

Il Decreto Sostegni prevede numerose novità in materia di lavoro.

Il provvedimento – in vigore dal 23 marzo 2021 – introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Vediamole in dettaglio.

Nuovi Ammortizzatori Covid

I nuovi ammortizzatori spettano a tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

 

Periodo richiedibile

Arco temporale di utilizzo

CIGO

13 settimane

1° aprile – 30 giugno 2021

Assegno Ordinario (FIS)

28 settimane

1° aprile – 31 dicembre 2021

CIGD

Per quanto riguarda l’assegno ordinario e il CIGD, l’Inps ha specificato con messaggio che il decreto-legge Sostegni non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della ì legge di Bilancio, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso ai nuovi trattamenti devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS, con apposita circolare del 29 aprile 2021, ha emanato le istruzioni operative con riferimento a tutte le prestazioni di cassa integrazione e assegno ordinario prorogate dal decreto-legge Sostegni, evidenziando che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.

Nella circolare sono specificate le causali di richiesta, le modalità operative e i termini di scadenza per la presentazione delle nuove domande e di quelle rettificative per richiedere la copertura per gli ultimi giorni del mese di marzo 2021.

In caso di trasmissione di una domanda errata, l’istanza può essere trasmessa nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2021, anche per le domande che includono i giorni dal 29 al 31 marzo 2021.

Modalità di Pagamento

Il Decreto Sostegni prevede che, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19, gli ammortizzatori COVID possono essere concessi con le modalità di pagamento:

  • diretto della prestazione da parte dell’INPS, con eventuale anticipo del 40%
  • a conguaglio

In caso di pagamento diretto la norma prevede che la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».

 

Divieto di licenziamento

Nuovi termini

Il Divieto di licenziamento si protrae fino al 30 giugno 2021.

Nello specifico fino al 30 giugno 2021:

  • Resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
  • Rimangono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, non è ammessa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo;
  • restano sospese le procedure in corso di recesso per GMO

Per i datori di lavoro che usufruiscono di Assegno Ordinario e CIGD, il divieto si protrae dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Permangono le eccezioni al divieto di licenziamento previste dall’art 8 comma 11 del sopradetto Decreto.

Disposizioni in materia di Naspi

Il Decreto Sostegni introduce un’importante eccezione in merito all’accesso alla Naspi.

Dal 23 marzo e fino al 31 dicembre 2021, ai fini della concessione della Naspi, al lavoratore disoccupato non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 

 

Contratti a termine

In evidenza

L’art. 17, infatti, dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015. È importante evidenziare che non rilevano le proroghe e i rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del Decreto.

La Giurisprudenza

Normalmente, i contratti a tempo determinato possono essere senza causale per i primi 12 mesi. I rinnovi (che prevedono un’interruzione fra un contratto e l’altro) devono sempre prevedere una causale, mentre le proroghe (che avvengono senza soluzione di continuità) sono libere nei primi 12 mesi e poi devono invece essere motivate.

Per affrontare l’emergenza Covid, la normativa introdotta ha previsto la possibilità di proroga e rinnovo senza causale per 12 mesi – inizialmente fino al 31 dicembre 2020 e, quindi, al 31 marzo 2021 – al fine di attenuare la rigidità della disciplina del contratto a termine per agevolare le aziende e i lavoratori.

Ora, il Decreto Sostegni introduce una nuova norma in base alla quale si può prevedere un’ulteriore proroga (fino al 31 dicembre 2021), sempre per un massimo di 12 mesi, e sempre nel limite di 24 mesi complessivi dei contratti a termine.

Alcune precisazioni

In base alla legislazione ordinaria, le proroghe possono essere al massimo quattro. Qualora il numero delle proroghe sia superiore il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

La maggior flessibilità prevista dalle norme anti Covid, è in deroga rispetto a questa norma, in quanto consentono la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe, e anche sul rispetto dei periodi cuscinetto che normalmente deve intercorrere fra due contratti a termine in caso di rinnovo (dieci giorni se il primo contratto durava meno di sei mesi, 20 giorni se era riferito a un periodo più lungo).

Lo ha chiarito l’Ispettorato del Lavoro, con la nota 16 settembre 2020, che si riferisce alla precedente norma sui contratti a termine prevista nel 2020, ora sostituita da quella del Decreto Sostegni, e di conseguenza si ritiene ancora applicabile.

Quindi, l’eventuale proroga senza causale prevista dal decreto Sostegni non viene conteggiata nel tetto delle quattro proroghe massime consentite dai contratti a termine. E l’eventuale rinnovo non prevede il periodo cuscinetto. Pertanto, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Inoltre, il termine del 31 dicembre 2021, entro il quale è possibile applicare questa norma di flessibilità prevista per fronteggiare l’emergenza Covid, si riferisce al momento in cui il contratto viene prorogato o rinnovato, non alla scadenza del contratto a termine. Quindi, il termine del contratto può essere nel 2022 mentre la proroga (o il rinnovo) deve avvenire entro la fine del 2021.

 

Lavoratori fragili

Il DL Sostegni ha previsto per i lavoratori fragili la possibilità di ricorrere allo smartworking fino al 30 giugno 2021. Qualora il lavoro agile non fosse compatibile con le mansioni del lavoratore, è ammessa l’assenza dal lavoro – con certificato medico – senza che tale periodo rientri nel “periodo di comporto”.

Lo ha stabilito l’articolo 15 del Decreto Sostegni, e la norma si applica retroattivamente dal 1° marzo di quest’anno.

In evidenza

La prima novità introdotta per i lavoratori fragili all’interno del DL Sostegni serve innanzitutto a fare chiarezza, in quanto si esprime su una questione che non era stata affrontata nei precedenti Decreti, ovvero il periodo di comporto. Il Decreto Sostegni, infatti, specifica che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.

Un’altra importante novità riguarda l’indennità di accompagnamento. La normativa vigente prevede che in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni il pagamento dell’indennità venga sospeso. Anche su questo interviene il Decreto Sostegni, specificando che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori fragili non comportino – per chi ne ha diritto – una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

Viene altresì prorogata al 30 giugno la disposizione di cui al comma 2-bis sempre del Cura Italia, in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La norma interessa i lavoratori:

– in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104;

– in possesso di certificazione di immunodepressione;

– in possesso di certificazione di patologie oncologiche;

– che stanno svolgimento terapie salvavita.

In sintesi

L’art. 15 comma 1 del Decreto Sostegni:

– proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

– stabilisce che, qualora l’attività non possa essere resa in modalità agile, i periodi di assenza dal servizio potranno essere coperti da certificazione di malattia – che verrà equiparata al ricovero ospedaliero – e non saranno computabili ai fini del periodo di comporto;

– specifica che il periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento, laddove previsto.

Chiarimenti dell’INPS

L’INPS – con messaggio del 23 aprile 2021 – è nuovamente intervenuto sul tema dei lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Per i lavoratori fragili si estende fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, precisando che tale tutela è riconosciuta nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e confermando che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del periodo di comporto sulla base dei contratti di riferimento.

In merito all’estensione temporale di applicazione della norma viene precisato che la tutela per i lavoratori fragili vige per i periodi dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l’INPS procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

 

Indennità una tantum

Il Decreto Sostegni, prevede, per i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis, del Decreto Ristori, l’erogazione di una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

Soggetti Beneficiari

L’indennità omnicomprensiva, sempre pari a 2.400 euro, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali:
˗  dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate;
˗  intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
˗  autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere dopo il 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto alla Gestione Separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
˗ incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata Inps, alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
– Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è riconosciuto l’indennità di 2.400 euro se:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con il reddito di emergenza, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps previa domanda entro limiti di spesa.

La domanda per le nuove indennità è presentata all’Istituto entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Inps.

 

 

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