Immigrazione – Decreto Flussi 2021

Gen 19, 2022

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Premessa

Il Decreto di programmazione dei flussi 2021 è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022.

Il Decreto ha fissato le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.

La domanda

Un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, può avviare la procedura, inoltrando la richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario.

A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.

Le domande potranno essere inviate, sul portale del Ministero dell’Interno, accedendo tramite SPID, a partire:

  • dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.
  • dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l’assunzione di lavoratori stagionali.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Modulistica online sul sito web del Ministero dell’Interno.  

Le quote del Decreto

Il nuovo decreto ammette in Italia 69.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

1. INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO

27.700 QUOTE, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

La Circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (*ERRATA CORRIGE), precisa che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine 

100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
  • cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative”. Per informazioni: pagina dedicata.  

2. CONVERSIONI

Le restanti 7.000 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

 4.400 quote  riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
 2.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
 200  quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

3. INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE

Il Decreto prevede, 42.000 quote riservate all’ingresso per lavoro stagionale.

1.000 delle 42.000 quote sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.

Si ricorda che il Testo Unico sull’Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.  

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Approfondimenti

Maggiori dettagli sull’applicazione del nuovo DPCM sono contenuti nella Circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (*ERRATA CORRIGE) e negli allegati indicati di seguito:

 
* ERRATA CORRIGE nella Circolare interministeriale: 
A pag. 12 della Circolare n. 116 del 5 gennaio 2022,  paragrafo “Lavoro stagionale”, al primo capoverso le parole “per l’anno 2020”  sono sostituite da “per l’anno 2021”.
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