INAIL: Infortunio sul lavoro COVID19

Mag 22, 2020

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La qualificazione del contagio da COVID19 come infortunio sul lavoro introdotto nel “Cura Italia” ha da subito generato notevoli dubbi e perplessità, anche in relazione alle conseguenze del riconoscimento sul piano delle responsabilità penali e civili.

La posizione di Confindustria

Confindustria ha contestato, in particolare, la legittimità della norma rispetto alla impropria tutela di un rischio generico, le conseguenze sul piano delle responsabilità civili e penali legate al riconoscimento dell’infortunio e la interpretazione dell’Inail, eccessivamente estensiva rispetto al quadro normativo di riferimento.

L’Inail con una circolare prova a fornire dei chiarimenti in merito al riconoscimento del contagio da CIVID19 come infortunio sul lavoro.

La nota dell’Inail però non supera (né questo ruolo può essere riconosciuto ad una circolare amministrativa) i rilevanti dubbi evidenziati da Confindustria ed esperti.

Contenuti della circolare Inail

L’Istituto conferma che l’evento del contagio si qualifica, ai fini assicurativi, come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale.

La tutela si estende anche al periodo di quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria.

Gli oneri dell’infortunio COVID non gravano sulla posizione aziendale. Questa osservazione che non supera il fatto che gli stessi sono caricati su tutte le imprese afferenti alla gestione interessata (e, quindi, sono sempre a carico delle imprese). Questo diverso modo di imputare gli oneri alle imprese è legato al fratto che gli eventi tutelati “sono stati ritenuti a priori frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere”: si conferma, quindi, che, nonostante il datore di lavoro non abbia responsabilità “a priori”, l’infortunio gli viene comunque attribuito ai fini assicurativi.

Il regime giuridico dell’infortunio da COVID19 è analogo a quello dell’infortunio in itinere. Il chiarimento non aiuta, perché riconoscere addirittura un infortunio in itinere da contagio è affermare una sostanziale responsabilizzazione oggettiva del datore di lavoro, nella evidente impossibilità, per il datore di lavoro, di dimostrare una ricostruzione causale del contagio non legata al lavoro.

La circolare si sofferma sull’accertamento dell’infortunio da contagio, facendo espresso riferimento alla tradizionale impostazione dell’Istituto e ricordando il particolare rigore per l’accertamento dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

Questa precisazione è stata introdotta per tentare di rivedere un orientamento troppo ampio sostenuto in precedenza. Ciò non riduce le criticità della previsione contenuta nell’art. 42: resta fermo che un rischio generico come quello pandemico diviene rischio professionale, in contrasto con la lettura costituzionale del concetto di rischio professionale.

L’Istituto evidenzia che le decisioni verranno adottate anche sulla base degli elementi forniti dal datore di lavoro.

E’utile fornire all’Istituto, in sede di denuncia, ogni elemento che possa consentire di ricondurre il contagio ad occasioni o cause differenti da quelle legate al lavoro.

Il datore di lavoro deve disporre del certificato medico (proveniente dal lavoratore o dall’Inail), correttamente redatto, per poter svolgere le proprie considerazioni sia in ordine alla verifica dei requisiti per procedere correttamente alla denuncia quando ne ricorrano i presupposti sia alla possibilità di argomentare proprie deduzioni in ordine alla eventuale assenza di occasione di lavoro.

La circolare si conclude con delle valutazioni in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro quali causa del contagio.

L’Istituto muove le proprie considerazioni dalla affermazione che i piani delle due responsabilità assicurativa e penale o civile si pongono su piani differenti (giustificando eventuali ipotesi di assicurazione senza responsabilità del datore di lavoro, come nel caso dell’infortunio per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore).

L’Inail afferma che “la responsabilità è ipotizzabile solamente in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, comma 14 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 33”.

Si deve però evidenziare che non può essere una circolare a stabilire ciò che è reato e cosa non lo è. Viene confermata la carenza di una disposizione di legge che puntualmente descriva quali siano gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro.

SOLO una norma potrebbe tentare di identificare il contenuto dell’obbligo penalmente e civilmente rilevante con quello dei protocolli, riducendo espressamente a questi la portata dell’art. 2087 cc e, quindi, dando finalmente contenuto certo ad una norma la cui funzione di “norma aperta di chiusura”.

L’Inail richiama la materia del regresso, precisando che esso è esercitabile solamente in presenza di un fatto configurabile come reato perseguibile d’ufficio (ma senza ricordare che occorra sempre e comunque un accertamento della responsabilità penale, anche se in sede civile), per cui non basterebbe un riconoscimento della tutela infortunistica per attivare l’azione di regresso.

Secondo l’Istituto, occorrerebbe, nel caso concreto, la violazione dei protocolli. Va evidenziato che la molteplicità di regole introdotte nel periodo dell’emergenza (decreti-legge, DPCM, ordinanze, protocolli, linee guida, etc.) rende assai difficile individuare la disposizione penale da rispettare.

La circolare Inail tenta di apportare un qualche miglioramento alla ricostruzione della situazione normativa ed interpretativa attuale, ma non rimedia al vulnus di fondo del riconoscimento di un rischio generico come rischio professionale ed alla conseguente attivazione di forme di responsabilità (sostanzialmente) oggettiva legata alla indeterminatezza delle regole, sia sul versante assicurativo sia su quello degli obblighi civili e penali.

Considerazioni finali

Confindustria ha sollecitato con forza l’introduzione di una disposizione che escluda la responsabilità del datore di lavoro per un rischio non riconducibile al lavoro.

Una richiesta che viene interpretata dal lettore distratto come scudo dalle responsabilità: in realtà le imprese non chiedono di essere si esonerate da una loro responsabilità (il che sarebbe ingiusto), ma da una responsabilità che non hanno e di cui sono state impropriamente gravate.

Lo stesso spostamento dall’alveo della malattia comune gestita dall’Inps a quello della dimensione professionale proprio dell’Inail testimonia la impropria responsabilizzazione dell’impresa, posto che al lavoratore non sarebbe comunque mancata la tutela pubblica della malattia.

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