INAIL: Ripresa riscossione versamenti dei premi e DURC

Mag 29, 2020

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L’Inail ha pubblicato la circolare, con la quale fornisce le prime istruzioni operative circa la ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Il Decreto rilancio ha stabilito che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

con riferimento alle seguenti sospensioni:

 

Servizio online per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti

Le aziende interessate dovranno comunicare all’Inail con l’apposito servizio online in corso di realizzazione di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

Le aziende dovranno:

  • specificare la disposizione che hanno applicato
  • dichiarare di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

l servizio online dovrebbe essere rilasciato per metà giugno.

Documenti unici di regolarità contributiva

Il D.L. “Cura Italia” ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rientra tra questi atti.

In sede di conversione è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (…).
Il Decreto Rilancio ha aggiunto la specifica “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
L’intervento normativo ha chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è indicato che:
1. i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sono sospesi dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.  I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro settembre 2020.  È differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
2. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate anziché delle cinque rate ordinariamente previste;
3. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, della definizione agevolata non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Per espressa previsione normativa a tale ultimo termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza;
4. relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, possono essere accordate nuove dilazioni.

 

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