INPS: riscatto periodi non coperti – modalità applicative

Giu 18, 2024

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L’Inps ha pubblicato la circolare che prevede l’attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024 che introduce nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Soggetti beneficiari

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti (iscritti AGO), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024.

Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate.

Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

 Determinazione dell’onere di riscatto

 I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. 

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo.

Presentazione della domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025 e può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali messi a disposizione (Web, Contact Center, Patronati/Intermediari)

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento dell’onere

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

 Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale.

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