Inps – Sospensione dei contributi novembre 2020

Nov 16, 2020

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Premessa

I Decreti Ristori e Ristori bis hanno introdotto interventi di sospensione dei versamenti contributivi per alcuni categorie di aziende particolarmente colpite dalle restrizioni poste in atto a tutela della diffusione della pandemia COVID 19.

La sospensione del pagamento dei contributi riguarda il mese di novembre 2020.

Sospensione dei versamenti contributivi

La circolare evidenzia che la sospensione dei versamenti contributivi  è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 (16 novembre) e che non opera relativamente ai premi INAIL.

La sospensione dei termini, oltre a riguardare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprende anche le rate in scadenza a novembre (16 novembre) relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. 

Questa sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello
mese di novembre riferita alla rateizzazione dei contributi sospesi per effetto del Decreto Cura Italia.

Destinatari

Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata:

  •  nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’All. 1;
  •  nelle c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’All. 2.

Con riferimento agli ambiti territoriali che usufruiscono della sospensione, questi sono individuati dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre come segue:

  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.

Precisazioni

L’Inps ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta dal datore di lavoro.

Modalità di sospensione

Aziende con dipendenti individuate come sopra esposto verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

Il codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.

Nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il codice di autorizzazione “4X”, potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.

L’istituto procederà alla verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per l’accesso alla sospensione (codice ATECO) e, nelle more, l’azienda procederà ad esporre l’apposito nuovo codice causale come di seguito illustrato.

I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020.

Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento ,<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito> , il nuovo codice “N974

L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito>, potrà dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

Recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



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