Lavoratori stranieri – Decreto Flussi 2023-2025

Ott 11, 2023

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Premessa

Al fine di dare attuazione al Decreto-legge n. 20/2023, volto a disciplinare gli ingressi legali nel territorio nazionale di lavoratori stranieri oltre che prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina, sono state fissate, con apposito Decreto, le quote massime di ingresso per il triennio 2023 – 2025.

In “Decreto Flussi 2021” avevamo fornito le indicazioni relative agli ultimi anni. Vediamo se e cosa è cambiato a livello di quantità e tipologia di lavoratori stranieri ammessi.

 

Quote complessive

Sono ammessi in Italia, sia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale che di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

a. 136.000 unità per l’anno 2023;

b. 151.000 unità per l’anno 2024;

c. 165.000 unità per l’anno 2025.

 

Quote per lavoro non stagionale ed autonomo

Più nel dettaglio, nell’ambito delle quote sopra indicate, sono ammessi i lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale ed autonomo nei settori:

– autotrasporto merci per conto terzi

– edilizia

– turistico-alberghiero

– meccanica

– telecomunicazioni

– alimentare

– cantieristica navale

– trasporto passeggeri con autobus

– pesca

– acconciatura

– elettricisti

– idraulici

Individuati all’interno delle seguenti categorie:

  • dando preferenza ai lavoratori stranieri di Stati che – anche in collaborazione con lo Stato italiano – promuovono campagne volte a contrastare l’immigrazione clandestina;
  • sulla base di specifici accordi o intese di cooperazione in materia di immigrazione già vigenti o che entreranno in vigore nel prossimo triennio, sono ammessi i cittadini provenienti dai Paesi extra comunitari elencati all’art. 6, comma 3, lettera a);
  • lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Venezuela;
  • apolidi e rifugiati politici;
  • lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria.

 

Quote per lavoro stagionale

Sempre nell’ambito delle quote legali complessive, sono ammessi in Italia i lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori:

  • agricolo;
  • turistico – alberghiero

E ripartiti tra:

  • lavoratori stagionali cittadini di Paesi con i quali nel triennio in esame entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • lavoratori di Stati che, in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono campagne contro l’immigrazione clandestina;
  • apolidi e rifugiati politici;
  • lavoratori stranieri provenienti dai Paesi extra comunitari di cui all’art. 6, comma 3, lettera a) che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

 

Conversione permessi di soggiorno

Sempre all’interno delle quote complessive stabilite, una parte è destinata alla conversione di:

  • permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da un altro Stato membro UE.

 

Criteri previsti per ingressi fuori quote

Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono comunque incentivati per il triennio 2023 – 2025 e regolati sulla base dei seguenti criteri:

–  prediligere il lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;

– al fine di potenziare le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;

– valorizzare dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

 

Prerequisiti

Ai fini della richiesta del nulla osta, il datore di lavoro deve aver preventivamente verificato, presso il Centro per l’Impiego competente (CPI), l’indisponibilità di altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Tale verifica avviene attestando, tramite autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – una delle seguenti ipotesi:

  • mancato riscontro da parte del CPI alla richiesta di personale del datore di lavoro entro 15 giorni;
  • non idoneità del/i lavoratore/i individuato/i dal CPI accertata dal datore di lavoro;
  • mancata presentazione. senza giustificato motivo, al colloquio di selezione da parte del/i lavoratore/i individuato/i dal CPI trascorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte del datore di lavoro

 

Presentazione domanda

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta da parte del datore di lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote sono riportati nella seguente tabella:

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