LEGGE DI BILANCIO 2024: PRINCIPALI NOVITA’ PER LE IMPRESE

Gen 30, 2024

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Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la c.d. “ Legge di Bilancio 2024”.

Di seguito riportiamo un estratto delle disposizioni più rilevanti per le imprese.

Rinvio imposte su plastica e zucchero – Art. 1 comma 44

È stata differita all’ 1/07/2024 la decorrenza dell’efficacia relativa alle seguenti discipline:

  • Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. Plastic tax)
  • Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. Sugar tax)

Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra news del 18 gennaio.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni – Art. 1 commi 52 – 53

Viene nuovamente prorogato per l’anno 2024 il beneficio di cui agli art. 5 e 7 della legge 448/2001, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, come anche la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Per i soggetti persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia è prevista l’opzione di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1/1/2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.

È prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% sull’intero importo rivalutato della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024. L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 30/6/2024;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30/6/2024, il 30/6/2025 e il 30/6/2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30/6/2024.

Tale rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30/6/2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – Art. 1 comma 59

Il comma 59 della legge di bilancio 2024 estende la disciplina della cosiddetta participation exemption anche ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La partecipation exemption permette, qualora siano rispettati determinati requisiti previsti dall’art. 87 comma 1 del TUIR, di tassare la plusvalenza nel limite del 5%.

Regolarizzazione del magazzino – Art. 1 commi 78 – 85

Per il periodo di imposta in corso al 30/9/2023 (e quindi il 2023 per i soggetti “solari”) viene consentito, agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino. Sono escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l’impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.

Le rimanenze che possono essere oggetto dell’adeguamento sono:

  • i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • le materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L’adeguamento dell’importo delle rimanenze iniziali deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30/9/2023 (cioè, nei modelli Redditi 2024 e IRAP 2024 per i soggetti solari)

Più nello specifico, l’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

  • Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
  • Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

 Novità in tema di compensazione dei crediti in F24 – Art. 1 commi 94 – 99

La Legge di Bilancio 2024 mira a rendere più restrittivo il regime delle compensazioni di crediti in F24, è stato previsto infatti il divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro per tutti i soggetti persone fisiche, società ed enti.

La norma stabilisce che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente (imposte e relativi accessori) superiore a 100.000,00 euro, la compensazione è vietata, anche per l’eccedenza fino all’estinzione del debito.

I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori”: sono esclusi i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e INAIL. Invece, vi rientrano i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali.

Si precisa che non viene modificato l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, con riferimento ai carichi di ruolo superiori a 1.500,00 euro.

Le novità si applicano dal 1° luglio 2024, quindi per le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2024. Si resta tuttavia in attesa di chiarimenti in ordine a taluni aspetti della novità normativa ad oggi non perfettamente chiari.

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Art. 1 commi 101-111

Per le imprese con sede in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia è introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione di protezione da rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra news del 9 gennaio.

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