Ministero del Lavoro: collocamento mirato e smartworking

Giu 16, 2021

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Premessa

Il Ministero ha risposto con interpello alla richiesta di chiarimenti in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smartworking dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del  numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999.

In diritto

L’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati è sancito dalla legge n. 68 del 1999, la quale stabilisce che “[…] agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”. La medesima disposizione prevede espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, salvo le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

L’istanza formulata prende le mosse dalla previsione che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.

Questa previsione porta all’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro ovvero un’esclusione proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo pieno, nell’ipotesi in cui essi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente.

Le argomentazioni del ministero

Il ministero evidenzia che i datori di lavoro privati che si avvalgono del telelavoro per esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali, non computano i lavoratori ammessi a tale istituto agli effetti della determinazione della quota di riserva ai sensi della citata legge n. 68 del 1999. L’esclusione dal computo dei limiti numerici è, pertanto, vincolata alla sussistenza di specifiche condizioni di legge.

Diversamente lo smart working nasce in un contesto più recettivo all’uso degli strumenti tecnologici da remoto ed ha una sua regolamentazione specifica. Pur presentando caratteristiche comuni con il telelavoro, lo smartworking si spinge nella direzione di una maggiore flessibilità, dovuta in particolare ad un’organizzazione dell’attività per fasi, cicli e obiettivi e all’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.

Con specifico riferimento al quesito in esame appare in ogni caso significativo il fatto che, al di là delle possibili analogie e differenze tra i due istituti richiamati, non si rinviene nella legge una disposizione che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità.

I casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Tra l’altro il ministero evidenzia che l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale viene confermato anche da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale, che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.

Conclusioni

Il ministero non ritiene pertanto che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

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