Novità su cassa integrazione e assegno ordinario

Giu 8, 2020

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Il Decreto Rilancio ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito previsti dal “Cura Italia” per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid19.

L’Inps, in attesa delle circolari, ha pubblicato una sintesi di alcuni delle principali novità che saranno ulteriormente dettagliati con specifiche circolari in corso di adozione.

Cassa Integrazione ordinaria e assegno ordinario

Le aziende possono richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale” dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Questa tranche aggiuntiva è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

L’Inps ha individuato un iter procedurale snello che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa.

Termini di trasmissione delle domande

Il decreto Rilancio introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

L’Inps ha individuato una scadenza differita al 30 giugno 2020 per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Ulteriori 4 settimane

Le aziende potranno usufruire di un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, collocate esclusivamente tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.

La concessione di questo ulteriore periodo è vincolato all’adozione di uno o più decreti interministeriali, l’Inps emanerà le istruzioni a seguito di detti decreti.

Assegno Nucleo Familiare

Il Decreto ha riconosciuto la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi a seguito della sospensione o riduzione dell’attività legati all’emergenza da COVID-19, per periodi tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.

Pagamento Diretto

L’Inps ha previsto un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto.

Le domande di sospensione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio.

L’adempimento riguarda il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Cassa Integrazione in Deroga

Le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto.

Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

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