Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Gen 13, 2022

Print Friendly, PDF & Email

Premessa

Il legislatore ha introdotto dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

L’ispettorato con apposita nota ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale della ritenuta d’acconto.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

– le collaborazioni coordinate e continuative già oggetto di comunicazione preventiva;

– i rapporti instaurati nelle forme delle Prestazioni Occasionali/Libretto di lavoro (ex voucher) rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

– le professioni intellettuali ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.

Tempistiche

La comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L’obbligo riguarda, però, anche i rapporti avviati dopo il 21 dicembre ancora in corso al 11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v.

Modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione avverrà mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operativa già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

In attesa di tali applicativi, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ITL FIRENZE: ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it).

I committenti dovranno conservare una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

ARTICOLI CORRELATI

Trattamento integrativo settore turismo: chiarimenti

Premessa Come noto, l’art. 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in L. 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro) ha previsto che “per il periodo dal 1° giugno 2023 al...

RICERCA