Prestazioni di lavoro occasionale: nuove regole per il settore eventi e termale

Ago 23, 2023

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Premessa

La disciplina delle prestazioni occasionali prevista all’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 è stata oggetto di alcune significative modifiche, in un primo momento con la Legge di Bilancio 2023 e, in un secondo tempo, con il Decreto Lavoro n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023.

 

Primo intervento: Legge di Bilancio 2023

Come spiegato in “Legge di Bilancio: misure in materia di lavoro e previdenza”, l’art. 1 della L. n. 197/2022 ha elevato per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale (Voucher PrestO INPS) l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori. Dal 1° gennaio 2023 è infatti pari a 10.000 euro. Inoltre ha ampliato la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso a coloro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il precedente limite era invece fissato a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato). In riferimento a ciò, l’’INPS ha fornito indicazioni in un’apposita circolare.

 

Secondo intervento: Legge Lavoro 2023

Come anticipato in “Legge Lavoro: conferme e novità”, l’art. 37 del D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023, ha previsto ulteriori modifiche per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, elevando i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

Inoltre ha stabilito che gli utilizzatori possono acquistare il Libretto Famiglia anche presso le tabaccherie.

L’INPS, con una recente circolare, chiarisce le modifiche apportate.

 

Novità settore eventi e termale

Utilizzatori interessati

Nella suddetta circolare l’Istituto chiarisce che le novità introdotte dal D.L. Lavoro 2023 si riferiscono esclusivamente alle aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;

96.04.20 Stabilimenti termali;

93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie. 

Si evidenzia che il codice 93.21.01 deriva, in seguito all’aggiornamento compiuto dall’Istat nel 2022, dal codice 93.21.00 “Parchi di divertimento e parchi tematici”; gli utilizzatori operanti in tale settore avranno cura di aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell’attività. 

Si ricorda che è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

Nuovi limiti economici

 L’art. 37 del D.L. n. 48/2023 ha previsto l’innalzamento a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori contraddistinti dai codici Ateco2007 sopra elencati. Tale limite è riferito alla totalità dei prestatori.

Per completezza di informazione, si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

2) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

3) persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 D. lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Si riepilogano, pertanto, i limiti economici per gli utilizzatori sopra detti:

– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

 

Nuovi limiti dimensionali 

 il medesimo art. 37 ha inoltre stabilito che, per le aziende che operano nei suddetti settori, il limite dimensionale per poter ricorrere al contratto di prestazione occasionale è ulteriormente elevato fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Relativamente alle modalità di computo della media occupazionale si rinvia a quanto specificato a suo tempo dall’Istituto sia nella circolare n. 107/2017 che nel messaggio n. 2887/2017.  

 

Registrazione degli utilizzatori sul nuovo servizio

 Per effetto dell’entrata in vigore della richiamata norma, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “Aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori contrassegnati dai suddetti codici Ateco2007. 

Tale nuova funzionalità è disponibile dal 9 agosto 2023.

Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.

Analogamente, nel caso risulti che la classificazione nella sezione delle “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” non sia più conforme al codice Ateco2007, l’utilizzatore non avrà più accesso alla predetta sezione, ma dovrà riclassificarsi in altra sezione in relazione all’attività economica svolta. In tale caso, qualora nel corso dell’anno civile sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro erogabili nei confronti della totalità dei prestatori, non sarà possibile l’inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo anno civile.

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