Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge semplificazioni

Giu 3, 2021

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E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, che disciplina la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il provvedimento reca numerose misure di semplificazione in materia di ambiente ed energia, gran parte delle quali recepiscono le proposte di Confindustria. In particolare, si segnalano alcune misure ambientali:

Art. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

Istituzione della Commissione Tecnica VIA (cd. Commissione fast track) per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale per i progetti PNRR e PNIEC. I commissari della nuova Commissione saranno quaranta e lavoreranno a tempo pieno ai procedimenti di VIA.

Questa previsione consente di superare le criticità riguardanti le modalità di funzionamento della Commissione ordinaria VIA-VAS, assicurando personale dedicato a tempo pieno alle pratiche di VIA statale.

Art. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

La norma reca disposizioni sia per accelerare le procedure di screening sia per facilitare il confronto tra PA e proponente con l’obiettivo di deflazionare il carico burocratico. Infatti, la norma prevede che l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA.

In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

La norma prevede, altresì, che l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. La condizione ambientale è l’istituto che il proponente può utilizzare per evitare il procedimento di VIA.

Art. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

Il provvedimento autorizzatorio unico ambientale è quel provvedimento di VIA che reca anche il rilascio di tutti i titoli abilitativi a valle della VIA (che è atto presupposto) ai fini della concentrazione e accelerazione procedimentale.

Tali titoli sono indicati nel comma 2 della norma de quo:

  1. a)  autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
  2. b)  autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del presente decreto;
  3. c)  autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto;
  4. d)  autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  5. e)  autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  6. f)  autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  7. g)  nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  8. h)  autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal procedimento unico dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.

Questa previsione consente al proponente di gestire in modo dinamico la concentrazione procedimentale a seconda delle fasi di progettazione.

Art. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Le amministrazioni e gli enti coinvolti si esprimono in sede di conferenza di servizi relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di VIA, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Art. 25 (Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

Introduzione di una procedura per l’individuazione dell’Autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale.

Art. 35 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

Abrogazione della comunicazione che l’ISPRA o le ARPA devono trasmettere al MiTE a seguito dei controlli ex post realizzati sugli impianti autorizzati “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del Codice dell’ambiente, nonché i successivi interventi da parte del MiTE e dell’AC in caso di segnalazioni di non conformità. Viene soppressa la complessa e farraginosa procedura di controlli ex post riguardante le procedure autorizzative end of waste.

Rimane comunque un potere di controllo ex post a campione in capo all’ISPRA.

E’ confermata anche la permanenza presso il MITE del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate in materia di end of waste, funzionale sia ai controlli dell’autorità sia ai privati interessati a verificare gli impianti abilitati a trattare determinati materiali ai fini del loro recupero.

Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)

Tra le diverse misure che reca la norma si segnala quella che sopprime il certificato di avvenuto smaltimento, al posto del quale viene prevista un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Confindustria aveva chiesto a più riprese di sopprimere tale certificazione.

Viene inoltre sostituito l’allegato D sulla classificazione dei rifiuti, che non era allineato alla nomenclatura UE.

Si prevede, inoltre, che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell’intervento di modifica all’autorità competente da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell’intervento, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti.

 

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