Assegno per il nucleo familiare – nuove modalità

Giu 17, 2019

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A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro.

La nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla:

  • tipologia
  • al numero dei componenti
  • al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento .

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o in caso  di aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione.

Cosa accade se il dipendente non possiede un provvedimento di autorizzazione?

Il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” accompagnata della documentazione necessaria.

In caso di:

  • esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione  ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente.
  • In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento . Il provvedimento ANF43 dovrà essere inviato qualora la domanda sia stata presentata in riferimento ad una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo indeterminato ” in quanto tali lavoratori continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP a cui dovrà essere allegato l’ANF43.

Domande presentate prima del 1 Aprile 2019

Dal 1° aprile 2019, anche per le domande di Autorizzazione ANF, presentate in precedenza, ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1° aprile 2019. Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.

In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato. Anche in tale procedura l’esito della richiesta è visibile all’utente  accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione “Consultazione domanda”.

L’applicazione “Consultazione Importi ANF”

L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

La procedura consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti  riguardanti il lavoratore per il quale si effettua la ricerca; in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento.

Le due modalità di procedura

La procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”. È possibile utilizzare la procedura in due modalità:

  1. Ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
  2. Richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:

  •  la matricola aziendale di interesse;
  •  il codice fiscale del lavoratore;
  • il periodo (da uno a sei mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.
  • Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:
  • la matricola aziendale di interesse;
  • uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens.

In caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, è stato istituito nel flusso Uniemens  un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Il nuovo elemento cosa dovrà contenere?

Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento che dovrà contenere:

  •    il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
  • il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
  • l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

Non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

  • Codice tabella Assegno Nucleo Familiare
  • Numero dei componenti del nucleo familiare
  • Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare

a cura di Raffaele Fabiano

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