Proroghe ambientali: conferma validità delle autorizzazioni ambientali

Mag 4, 2020

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La legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” è stato pubblicato il 29 aprile u. s. in Gazzetta Ufficiale con alcune piccole modifiche al decreto legge uscito a marzo.

Per quanto concerne le norme in materia ambientale viene lievemente riformulato l’articolo 103 che dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Con la riformulazione è stato precisato che rientrano nel campo di applicazione della disposizione anche le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Viene riconfermata anche l’introduzione del nuovo articolo 113-bis, che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Segnaliamo, infine, che il provvedimento contiene anche la proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, i quali vengono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. Tra essi rientrano anche i decreti legislativi di recepimento delle Direttive in materia di economia circolare.

In allegato il testo della Legge.

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