Premessa
A seguito della riforma della normativa sugli ammortizzatori sociali, il Ministero è intervenuto per chiarire l’ambito di applicazione degli ammortizzatori in deroga.
Le due discipline non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente, allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi.
Lavoratori beneficiari
Il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è di dodici mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda.
Gli apprendisti potranno usufruire dellacassa integrazione guadagni in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.
Potranno usufruire della deroga gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante
Contributo Addizionale
La nuova disciplina ha introdotto un nuovo contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
fino a 52 sett.* |
9% |
tra 52 e 104 sett.* |
12% |
oltre 104 sett.* |
15% |
* Retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate |
Tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.
Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
La legge prevede che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data.
Tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.
Termini presentazione della domanda
L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Trattamento di Fine Rapporto
Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in deroga, e il rimborso delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione
del rapporto di lavoro stesso, si precisa che non può essere rimborsato dall’INPS.
La condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l’indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.
Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento
di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.
Legge di Stabilità 2016
La Legge di stabilità per l’anno 2016 dispone un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:
– la CIG in deroga può essere concessa o prorogata per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
– il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno.
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