Assegno ordinario COVID: riconoscimento ANF

Lug 21, 2020

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Premessa

L’Inps ha fornito le istruzioni per riconoscere l’assegno al nucleo familiare ai lavoratori percettori di assegno ordinario con causale COVID 19

Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare può essere erogato:

  • a conguaglio: le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata;
  • a pagamento diretto: i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della presente circolare, si precisa quanto segue, per i datori di lavoro che:

  1. operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni relative al pagamento a conguaglio;
  2. hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, secondo le indicazioni relative al pagamento diretto;
  3. successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens: conguaglio ANF

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario, i datori di lavoro opereranno come segue:

Datori di lavoro soggetti alla CUAF

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  •  <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale “L019”

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati:

  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”.
    Dalle denunce di competenza settembre 2020 si dovrà inserire il Ticket. Il Ticket si ottiene con l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;
  •  <AnnoMeseRif>, indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
  •  <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Per i i mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli ANF erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice “F110”.

Tale codice dovrà essere esposto nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.

Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19, utilizzando le modalità sopra descritte.

Datori di lavoro non soggetti alla CUAF

I datori di lavoro non soggetti alla CUAF, per i periodi di ASO con causale COVID-19, decorrenti dal 23 febbraio 2020, possono conguagliare, le somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di ANF.

I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo  predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”, secondo le modalità sopra descritte, mentre  per  l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice  “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale “F119” di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”; nell’elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l’AnnoMese di riferimento; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Modalità di compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto

Per la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di assegno ordinario COVId 19, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario.

E’ possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, se il periodo di assegno ordinario COVID è concluso, indicando:

  • come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito;
  • nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.

 

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