Assegno unico: chiarimenti per maggiorazioni e genitori separati

Apr 22, 2022

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Premessa

L’Inps con messaggio ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Assegno unico e universale (AUU) con particolare riferimento alle maggiorazioni per il nucleo in ipotesi di genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e nuclei con figli maggiorenni e con genitori separati.

Maggiorazione prevista per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore è pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

L’Inps specifica che rilevano, ai fini di tale maggiorazione:

– i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

– gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

– il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia

– i redditi di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Maggiorazioni previste in caso di nuclei numerosi

Il decreto introduce una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

Il decreto prevede una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

L’Istituto ha chiarito che, nei casi di nucleo con figli di genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Per quanto riguarda la determinazione del numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche nel caso in cui alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.

In mancanza di ISEE, il riferimento per la determinazione del numero dei figli è rappresentato dalla composizione del nucleo familiare autodichiarato.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.

L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati, il richiedente seleziona l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.

L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato, solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

Figli maggiorenni

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione una delle seguenti condizioni:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolga il servizio civile universale.

Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; tanto avviene se il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;

– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Infine, l’Inps ricorda che il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell’affidatario. Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione “al nucleo familiare naturale” non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori, presentando direttamente o per il tramite dell’affidatario la domanda di AUU.

Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.
In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e, pertanto, l’erogazione della prestazione prosegue direttamente al figlio maggiorenne, con riguardo alla quota di assegno a lui spettante.

Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” cosicchè il cittadino potrà chiedere l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma.
Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).

Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo, di conseguenza, una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.

 

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