CIGO – Esonero dal versamento del contributo addizionale per alcuni settori – indicazioni operative

Mar 15, 2023

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Premessa

Il legislatore aveva previsto l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale in caso di ricorso alla cassa integrazione dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022.

La misura riguarda solo alcuni settori, quali:

Per l’operatività della misura mancava l’autorizzazione della Commissione europea, che è arrivata con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022.

L’Inps con messaggio comunica le istruzioni per poter usufruire dell’esonero. 

Decisione della Commissione Europea

La Commissione europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale, stabilendo la compatibilità degli aiuti con il mercato interno purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni, ovvero che gli aiuti:

– complessivamente fruiti per impresa – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

– devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, in favore di imprese colpite dalla crisi

 Criteri per la determinazione da parte dell’Inps dell’ammontare degli importi degli esoneri

 L’Inps provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale che sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

Registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

 In considerazione della natura degli esoneri quali aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e gestito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

 Indicazioni operative

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del contributo. 

 

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