Contributi Previdenziali: recupero versamenti eccedenti il massimale

Mag 13, 2019

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L’INPS ha emanato una circolare con la quale fornisce chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Premessa

L’Inps non può rilevare al momento della ricezione della denuncia Uniemens, il superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, in quanto:

  • non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all’1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa;
  • il lavoratore potrebbe vantare contribuzione previdenziale anteriore all’1/1/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciute all’Istituto.

I datori di lavoro dovranno continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione.

Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre.

La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

Recupero contribuzione eccedente

Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

  • per i periodi ante Uniemens – i datori di lavoro interessati dovranno:
    • inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS;
    • trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali.

Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con procedura manuale denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi periodi, riportando nell’ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;

  1. per i periodi post Uniemens: i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>..

Nell’elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l’importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento e con le modalità illustrate.

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