DL Agosto – Contratti a Termine

Ago 25, 2020

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Premessa

Il Decreto Agosto (DL 104/2020) ha apportato delle modifiche a quanto previsto dalle precedenti normative legate all’emergenza COVID.

Contratti “senza Causale”

Il DL Agosto conferma la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale”, in deroga al d.lgs. 81.

Viene previsto che tale deroga vale:

  • per un periodo massimo di 12 mesi;
  • nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi,
  • per una sola volta”.

Vengono eliminate alcune espressioni “ambigue”, quali:

  • contratti “in essere alla data del 23 febbraio 2020” che costituiva un limite, non condivisibile, alla facoltà di proroga dei contratti a termine disciplinata, in precedenza, nello stesso comma;
  • l’ espressione “per far fronte al riavvio delle attività” che aveva un valore meramente descrittivo, ma che aveva ingenerato una serie di dubbi interpretativi.

Termini

Il rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020 il che dovrebbe significare, che il contratto a termine, rinnovato o prorogato, dovrebbe “spirare” entro il 31 dicembre.

Confindustria ha predisposto un emendamento mirato a far sì che la sottoscrizione della proroga o del rinnovo possa avvenire entro il 31 dicembre 2020, anche perché, altrimenti, non si comprende che senso pratico avrebbe la previsione di una durata massima di 12 mesi, che sarebbe sostanzialmente irrealizzabile, dato che la norma è entrata in vigore il 15 agosto del 2020.

Interpretazione della dizione “per  una sola volta”

La nuova norma introduce un nuovo elemente che dovrebbe applicarsi solo per il futuro.

Si dovrebbe ritenere che, dal 15 agosto sia possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine senza l’apposizione di causali, ma per una sola volta, con sottoscrizione del relativo patto entro il 31 dicembre (ma, come si diceva, su quest’ultimo punto occorrerà necessariamente attendere indicazioni ministeriali).

Dato che la legge dispone che proroga e rinnovo possano essere effettuati una sola volta, se ne deduce che questo regime “acausale” non dovrebbe tener conto dei rapporti pregressi.

Altrimenti la causale andrebbe applicata al primo rinnovo, rendendo la norma inattuabile.

In tema di proroghe poi, è noto che nei primi 12 mesi “acausali” si possono effettuare fino a quattro proroghe. Pertanto l’espressione “per una sola volta”, riferito alle proroghe, lascia intendere che il contenuto del nuovo art. 93 ha una sua valenza autonoma e peculiare, che prescinde, seppur in parte, dalla “disciplina generale” sui contratti a termine.

Questa proroga, tra l’altro, non si dovrebbe conteggiare tra le quattro previste dalla Legge ordinaria.

Emendamenti

Confindustria ha predisposto un emendamento che, preso atto dell’opportuna volontà del legislatore di abrogare espressamente il comma che prevede le proroghe “automatiche”, prevede anche la cessazione degli effetti già prodotti dall’entrata in vigore di tale norma, fissando un termine all’efficacia di tali effetti al momento della entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto.

La sola abrogazione del comma 1 bis, pur ampiamente condivisibile, opera per il futuro, e dunque lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020 ossia il giorno precedente l’entrata in vigore della norma abrogatrice.

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